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Congedo straordinario biennale: computo del sabato e della domenica nel caso di docente in regime di part time verticale

Come devono essere considerate le giornate del sabato e della domenica nel caso di un docente in part time verticale con orario settimanale prestato nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì che chieda di usufruire di un congedo biennale per assistenza a familiare disabile?

Sul punto è intervenuto l’Orientamento ARAN n. 88 che richiama la circolare del 3/02/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale riporta:

Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”. 

Per cui nel caso in cui a un periodo di congedo straordinario faccia seguito il sabato e la domenica e\o un giorno festivo, se il lunedì il dipendente ritorna in servizio, il sabato e la domenica non saranno computati nel periodo di congedo straordinario. Lo stesso avverrà anche nel caso in cui il lunedì il dipendente si assenti per malattia propria o del figlio.
Viceversa, 

Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”.

Quindi nel caso in cui il dipendente fruisca di due distinti periodi di congedo, intervallati da soli giorni festivi e sabati o anche da ferie o altri tipi di congedo, nel computo del periodo di congedo andranno considerati anche i giorni festivi e i sabati cadenti subito prima o dopo le ferie o i permessi.

Esempio:
Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:

  • 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo straordinario
  • sabato e domenica
  • 2^ settimana: dal lunedì ferie, dal martedì al venerdì = congedo straordinario

In questo caso, le giornate di sabato e domenica saranno conteggiate come congedo straordinario in quanto tali giorni cadono prima del giorno di ferie.

NEL CASO DI PART-TIME VERTICALE
Quanto detto in precedenza vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente abbia un rapporto di lavoro part time con l’amministrazione. Nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.
In sostanza i giorni in cui il dipendente non andranno in ogni caso considerati nel computo del periodo di congedo straordinario.
Nel caso sopra prospettato del dipendente in servizio in regime di part-time il martedì, il mercoledì e il venerdì, allora il sabato e la domenica seguenti non andranno computati se il martedì successivo il dipendente rientra a lavoro oppure se si assenta per altro motivo (malattia sua o del figlio).
Viceversa, se invece il martedì il dipendente si assenta nuovamente per congedo straordinario oppure per ferie o altro tipo di congedo, il sabato e la domenica vanno computati perché le due differenti frazioni di congedo straordinario non sono interrotte dalla effettiva ripresa di servizio o da malattia propria o del figlio.


Esempio 1:
Dipendente in servizio Martedì, Mercoledì e Venerdì (part-time)

  • 1^ settimana: Assenza Martedì e Mercoledì e Venerdì per congedo straordinario
  • sabato e domenica
  • 2^ settimana: Assenza Martedì e Mercoledì e Venerdì per congedo straordinario

In questo caso andranno considerati anche i sabati e le domeniche perché le due differenti frazioni di congedo straordinario non sono intervallate da effettiva ripresa del servizio o da malattia.

Esempio 2:
Dipendente in servizio Martedì, Mercoledì e Venerdì (part-time)

  • 1^ settimana: Assenza Martedì e Mercoledì e Venerdì per congedo straordinario
  • sabato e domenica
  • 2^ settimana: Assenza Martedì Ferie, Mercoledì e Venerdì per congedo straordinario
  • sabato e domenica 

Anche in questo caso andranno considerati anche i sabati e le domeniche perché le due differenti frazioni di congedo straordinario non sono intervallate da effettiva ripresa del servizio o da malattia.

Esempio 3:
Dipendente in servizio Martedì, Mercoledì e Venerdì (part-time)

  • 1^ settimana: Assenza Martedì e Mercoledì e Venerdì per congedo straordinario
  • sabato e domenica
  • 2^ settimana: Assenza Martedì Malattia, Mercoledì e Venerdì per congedo straordinario

In questo caso, diversamente dalle ipotesi precedenti, non andranno considerati anche i sabati e le domeniche perché le due frazioni di congedo straordinario sono intervallate da un giorno di malattia.

Orientamento ARAN n. 088

Circolare del 3/02/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica

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