HomePermessi, Congedi e AssenzeCongedo per gravi e documentati motivi familiari: fino a 2 anni, non...

Congedo per gravi e documentati motivi familiari: fino a 2 anni, non retribuito, utile per la conservazione del posto

La Legge 53/2000 all’art. 4 comma 2 prevede che:

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate con apposito decreto, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

SOLO CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il congedo in parola non è retribuito e non è utile nemmeno per la progressione dell’anzianità di servizio. Di conseguenza è utile solo per la conservazione del posto in attesa del rientro del dipendente.

PER QUALI FAMILIARI PUÒ ESSERE RICHIESTO
Il congedo per gravi motivi familiari può essere con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali).

GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI
Come specifica meglio il DM 278/2000, attuativo della suddetta legge, il lavoratore può chiedere un periodo di congedo per gravi motivi e in particolare per:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone suddette;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle suddette persone;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai suddetti soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo in questione può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei suddetti soggetti, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. 

DURATA
Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

RICHIESTA E TEMPISTICHE
I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.

Fino alla definizione del suddetto procedimento, il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente.

L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa o della pubblica amministrazione.

Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
Il congedo in questione può essere fruito sia dal personale con contratto a tempo indeterminato sia dal personale con contratto a tempo determinato. 

Tuttavia, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. 

RIENTRO NEL POSTO DI LAVORO
Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l’ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

TFA Sostegno XI ciclo al via: fabbisogno di 30.241 posti, nessuno per la secondaria di II grado [Nota ai Rettori]

Con nota n. 4660 del 14 aprile 2026 inviata ai Rettori delle Università statali e non statali (escluse telematiche), il Ministero dell'Istruzione e del...

Educazione al rispetto e alla parità di genere: al via il progetto nazionale per tutte le scuole

Promuovere una cultura del rispetto, dell’empatia e della parità di genere fin dai banchi di scuola: è questo l’obiettivo del nuovo progetto nazionale di...

Premio Abbado, Premio Abbiati per la Scuola e Premio Luigi Berlinguer – Trinity College London: scadenza 1° giugno [NOTA]

Sono stati ufficialmente indetti, per l’anno scolastico 2025/2026, i seguenti concorsi nazionali dedicati alla promozione dell’educazione musicale nelle scuole: Premio Abbado: “Far musica insieme”...

GPS 2026, motoria alla primaria: il servizio su sostegno senza titolo di accesso su posto comune non è valutabile [NOTA MIM]

Con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e...

Organici docenti 2026/27, negli istituti tecnici cattedre possibili anche da 15 ore per evitare esuberi [Nota MIM]

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha inviato agli USR la nota n. 10164 del 16 Aprile 2026 relativa dotazioni alle organiche del...

Graduatorie di istituto I fascia: istanze dal 27 aprile all’11 maggio per gli aspiranti inseriti nelle GAE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato la nota n. 9931 del 15 aprile 2026 con la quale vengono fornite indicazioni operative...