Con il termine “Congedo parentale” si intende il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.
In base alle novità introdotte con l’approvazione del D.lgs 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso
in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Rimandiamo ad altri articoli per un approfondimento dell’istituto, soffermandoci in questo caso sul termine di preavviso da rispettare per la richiesta.
TERMINE DI PREAVVISO
La formulazione originaria dell’art. 32, comma 3 prevedeva un termine di preavviso di 15 giorni.
La riforma del 2015 ha ridotto il limite minimo del periodo di preavviso da 15 a 5 giorni.
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo (Art. 1 comma 3 D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151).
Tuttavia, il CCNL Scuola del 2007, all’art. 12, comma 7, dispone che:
La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione”.
In presenza di questo contrasto fra norme, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13/2016, aveva in sostanza affermato la prevalenza del CCNL rispetto alla normativa (rispetto del termine di preavviso di almeno 15 giorni).
Nel parere si legge che:
si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
In concreto in questi anni accadeva spesso che alcune scuole richiedessero un preavviso di 15 giorni (in conformità al CCNL e al parere del Ministero del Lavoro) e altre invece si attenessero alla nuova normativa in vigore dal 2015, richiedendo soli 5 giorni.
Inoltre, lo stesso CCNL all’art. 12 comma 8 prevede che:
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.
IL NUOVO CCNL
Il nuovo CCNL 2019/2021 sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, recepisce il termine di preavviso di 5 giorni per inoltrare richiesta di fruizione.
La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo.