CONGEDO PARENTALE
Il “Congedo parentale” (ex astensione facoltativa dal lavoro) è il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.
L’art. 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs 151/2001 recentemente modificato dal D. Lgs 80/2015), prevede che per ogni bambino nei primi 12 anni di vita del bambino (o 12 anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di figli adottati o affidati purché il figlio non abbia raggiunto la maggiore età) ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal lavoro.
A CHI SPETTA E PER QUANTO TEMPO
- Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al congedo di maternità della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
- Qualora vi sia un solo genitore (a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
- Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. nel caso di madre casalinga o di padre disoccupato).
TRATTAMENTO ECONOMICO
- Per i periodi di congedo parentale ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore se si tratta di figli affidati o adottati).
- Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi oppure per quelli fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
- I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.
TRATTAMENTO ECONOMICO NEL CASO DI FRUIZIONE SIA DA PARTE DEL PADRE CHE DELLA MADRE
Fermo restando il diritto dei genitori a fruire del congedo parentale nel limite massimo di 10 mesi (o 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi), solo i primi 6 mesi saranno quindi retribuiti (il primo mese interamente gli altri cinque al 30%).
Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito (indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Tale limite di reddito, viene annualmente rivalutato.
Esempio: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l’altro genitore ha già fruito di 6 mesi di congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi).