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Congedo parentale: il primo mese retribuito al 100% può essere fruito fino al compimento dei 12 anni di età [Chiarimenti]

La disciplina del congedo parentale è stata oggetto di modifica con il D.lgs 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022.

Il congedo parentale spetta:

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
  • Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al congedo di maternità della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
  • Qualora vi sia un solo genitore (a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
  • Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. nel caso di madre casalinga o di padre disoccupato). 

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (es. padre 5 mesi e madre 6 mesi).

Tali limiti massimi non sono stati modificati dal D.lgs 105/2022 che è invece intervenuto sulla disciplina dei periodi indennizzabili.

LA RETRIBUZIONE (VECCHIA DISCIPLINA)
Per quanto riguarda la retribuzione, era previsto che: 

  • Per i periodi di congedo parentale ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore se si tratta di figli affidati o adottati). 
  • Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi oppure per quelli fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
  • I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

La retribuzione dei primi 30 giorni di congedo parentale per il comparto scuola

Per quanto concerne il comparto scuola, il CCNL del lavoro del 29 novembre 2007 prevede una disciplina di maggior favore in quanto l’art. 12, comma 4 statuisce che:

Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

In merito alla possibilità di usufruire dei 30 giorni retribuiti anche dopo i 6 anni di età, si era espressa l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni):

  • I primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
  • Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’8° anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
  • Dopo l’ottavo anno di età non è dovuto nessun indennizzo.

(Sul punto si veda però anche la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 216 del 4 settembre 2018 secondo cui i primi 30 giorni di congedo parentale dovevano essere retribuiti al 100% se fruiti entro i 12 anni del bambino). Sul punto si veda questo articolo.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO CON LA RIFORMA
Il D.lgs 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha cambiato le regole relative alla fruizione dei congedi parentali con particolare riferimento ai periodi indennizzabili. 

L’INPS, con i messaggi n° 3066 del 4 agosto 2022 (Congedo Parentale) e n° 3096 del 5 agosto (Legge 104), ha fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle indennità rimandando le procedure di dettaglio ad una successiva circolare. Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili al 30% di congedo parentale sono i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

A ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).

Pertanto con la riforma è stato chiarito che il congedo parentale può essere fruito fino al dodicesimo anno (indipendentemente da limiti di reddito).

Allo stesso modo,  di questi 9 mesi complessivamente indennizzabili, il primo mese, computato complessivamente per entrambi i genitori, sarà retribuito al 100%, anche se usufruito dopo i 6 anni di età, purché la fruizione avvenga entro il compimento del 12esimo anno di età.


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