La Circolare INPS n. 8 del 17 Gennaio 2003 ha fornito indicazioni in merito alla sussistenza o meno del diritto all’indennità di malattia nell’ipotesi di malattia insorta durante il congedo parentale.
MALATTIA INSORTA DURANTE LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE
Secondo la Circolare INPS n. 8, nel caso di malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale, il periodo di malattia deve essere indennizzato (secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa), nella presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest’ultimo intenda sospendere la fruizione del congedo parentale. È evidente che in tal caso occorrerà comunicare al datore di lavoro la volontà di sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia e far inviare dal proprio medico curante il certificato medico telematico.
In altri termini, l’insorgere della malattia dà diritto a maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. Terminata la malattia, la fruizione del congedo parentale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni del genitore interessato, può riprendere con o senza erogazione dell’indennità del 30% che, com’è noto, compete per complessivi 6 mesi entro 6 anni di età del bambino.
Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale, si precisa che anche i periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, che si verifichino durante il congedo parentale, devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante. In sostanza i periodi di malattia non vanno considerati ai fini del computo dei mesi di congedo parentale.
CASI PARTICOLARI – ASSENZE CICLICHE
Ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi fra i due genitori), durante il quale si siano verificati periodi di malattia, vanno tenute presenti le indicazioni fornite per i casi in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie (vedi la circolare n. 82 del 2.4.2001, punto 1, ultimo capoverso).
In particolare, qualora si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale e un successivo periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
Per un approfondimento sul tema si veda questo articolo: ASSENZE CICLICHE: SI DEVONO COMPUTARE ANCHE I GIORNI FESTIVI E I SABATI DELLA C.D. SETTIMANA CORTA
L’ORIENTAMENTO DELL’ARAN
Sul punto è presente anche l’Orientamento dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) n. 873.
La fruizione di un periodo di congedo parentale può essere interrotta, a richiesta della lavoratrice, in caso di sua malattia?
Riteniamo ammissibile che, sulla base dell’art.22 del D.Lgs.n.151/2001, la lavoratrice possa interrompere la fruizione in atto del congedo parentale in caso di malattia. In tal senso si è espressamente pronunciato anche il Dipartimento per gli Affari Sociali.
A tal fine la lavoratrice chiederà la trasformazione del titolo dell’assenza, da congedo parentale in assenza per malattia, presentando la necessaria documentazione. In materia troverà applicazione la generale disciplina delle assenze per malattia di cui all’art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Riteniamo, inoltre, che l’intervenuta interruzione della fruizione del congedo parentale, traducendosi di fatto in una forma di frazionamento dello stesso, comporti che, ai fini dell’ulteriore godimento, sia necessaria una nuova richiesta da parte dell’interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti.
L’ARAN quindi conferma la possibilità di sospendere il periodo di congedo parentale in caso di insorgenza di malattie. Precisa inoltre che, in tal caso, al fine di riprendere il periodo di congedo parentale dopo il periodo di malattia, è necessaria una nuova richiesta dell’interessata\o, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti.
Vedi l’Orientamento ARAN
Circolare INPS n. 8 del 17 Gennaio 2003