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Congedo parentale: l’intero periodo di congedo non riduce le ferie [Novità CCNL 2019/21]

Con il termine “Congedo parentale” si intende il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.  

L’art. 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevede che per ogni bambino nei primi 12 anni di vita del bambino (o 12 anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di figli adottati o affidati purché il figlio non abbia raggiunto la maggiore età) ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal lavoro.

QUANTI MESI?
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

    • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
    • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
    • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (es. padre 5 mesi e madre 6 mesi).

Pertanto a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).

Per il comparto scuola vige una disciplina di maggior favore prevista dal CCNL in base alla quale i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero (vedi sotto). 

MATURAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Ai sensi della normativa generale recata dal comma 5 dell’art. 34 del D. Lgs. 151/2001, tutti i periodi di congedo parentale, indipendentemente dall’aspetto retributivo, sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.

Pertanto, anche il periodo di congedo parentale non retribuito viene computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (punteggio nelle graduatorie, servizio ai fini della mobilità, ricostruzione di carriera, ecc.). 

Ciò avviene in deroga rispetto alla regola generale per cui tutte le assenze\periodi non retribuiti non permettono la maturazione dell’anzianità di servizio.

Sono però esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE
Per il comparto scuola (e in generale per i dipendenti pubblici), l’art. 12 comma del CCNL 2007 prevede che i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori:

  • sono fruibili anche in modo frazionato
  • non riducono le ferie
  • sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio
  • sono retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 

CONGEDO PARENTALE E RIDUZIONE DELLE FERIE
Il nuovo CCNL 2019/2021 sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024 prevede un’importante novità in merito alle ferie.

Infatti, l’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni (come avveniva in precedenza), non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’ anzianità di servizio.

L’art. 34 comma 2 del nuovo contratto infatti prevede che:

Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizi”.

Quindi in deroga rispetto a disposto generale (comma 5 dell’art. 34 del D. Lgs. 151/2001) si stabilisce che l’intero periodo di congedo parentale non riduce le ferie. 

Vedi l’articolo sul Il congedo parentale a ore
Vedi l’articolo sulla presa di servizio sul Congedo parentale 

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