Con il termine “Congedo parentale” (ex astensione facoltativa dal lavoro) si intende il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.
L’art. 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs 151/2001 recentemente modificato dal D.lgs 105/2022), prevede che per ogni bambino nei primi 12 anni di vita (o 12 anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di figli adottati o affidati purché il figlio non abbia raggiunto la maggiore età) ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal lavoro secondo le modalità di seguito indicate.
A CHI SPETTA E PER QUANTO TEMPO
- Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
- Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al congedo di maternità della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
- Qualora vi sia un solo genitore (a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
- Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. nel caso di madre casalinga o di padre disoccupato).
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (es. padre 5 mesi e madre 6 mesi).
Tali limiti massimi non sono stati modificati dal D.lgs 105/2022.
PARTO PLURIMO
Il suddetto periodo di congedo parentale spetta per ogni figlio in quanto la disciplina legislativa sancisce espressamente che:
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalitÀ stabilite dal presente articolo.
Pertanto, nel caso di parto plurimo (nascite gemellari, trigemine e plurigemellari) i genitori avranno diritto a fruire dei suddetti periodi per ciascun figlio.
Il D.lgs 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha cambiato le regole relative alla fruizione dei congedi parentali. L’INPS, con i messaggi n° 3066 del 4 agosto 2022 (Congedo Parentale) e n° 3096 del 5 agosto (Legge 104), ha fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle indennità rimandando le procedure di dettaglio ad una successiva circolare. Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili al 30% di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Pertanto a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
La retribuzione dei primi 30 giorni di congedo parentale per il comparto scuola
Per quanto concerne il comparto scuola, il CCNL del lavoro del 29 novembre 2007 prevede una disciplina di maggior favore in quanto l’art. 12, comma 4 statuisce che:
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
TRATTAMENTO ECONOMICO NEL CASO DI PARTO PLURIMO
Per quanto concerne il comparto scuola, il CCNL del lavoro del 29 novembre 2007 prevede una disciplina di maggior favore in quanto l’art. 12, comma 4 statuisce che:
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Pertanto, i primi 30 giorni di congedo parentale per il personale della scuola sono indennizzati al 100% piuttosto che al 30%. Nel caso di parto plurimo i primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100%, previsti dal CCNL del comparto scuola, spettano cumulativamente una sola volta. Sul punto si veda l’Orientamento ARAN n. 38 di seguito riportato (orientamento ARAN n. 38).
Per quanto concerne invece il trattamento economico di miglior favore su evidenziato (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), si rileva che esso mantiene l’interdipendenza con l’evento naturale, unico, del parto e, pertanto, anche in presenza di parti gemellari o plurigemellari compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.
TERMINE DI PREAVVISO
Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo (Art. 1 comma 3 D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151).
Tuttavia, il CCNL Scuola, all’art. 12, comma 7, dispone che:
La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione”.
Inoltre, lo stesso CCNL all’art. 12 comma 8 prevede che:
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi fruiti senza diritto a trattamento economico sono coperti contribuzione figurativa fino al 200% dell’assegno sociale INPS salva la possibilità di integrazione volontaria da parte dell’interessato per la parte di retribuzione eccedente.
MATURAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Ai sensi della generale normativa recata dal comma 5 dell’art. 34 del D. Lgs. 151/2001, tutti i periodi di congedo parentale, indipendentemente dall’aspetto retributivo, sono computati ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
Pertanto, anche il periodo di congedo parentale non retribuito viene computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (punteggio nelle graduatorie, servizio ai fini della mobilità, ricostruzione di carriera, ecc.). Ciò avviene in deroga rispetto alla regola generale per cui tutte le assenze\periodi non retribuiti non permettono la maturazione dell’anzianità di servizio.
Vedi l’articolo sul Il congedo parentale a ore
Vedi l’articolo sulla presa di servizio sul Congedo parentale