HomePermessi, Congedi e AssenzeCongedo parentale: computo dei giorni festivi, giorno libero e sospensione delle lezioni

Congedo parentale: computo dei giorni festivi, giorno libero e sospensione delle lezioni

Il congedo parentale e, analogamente anche il congedo per la malattia del bambino, possono essere fruiti:

  • In modo continuativo, in questo caso verranno compresi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni.
  • In modo frazionato, cioè intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento.

GIORNI FESTIVI
Il CCNL/2007 art. 12 comma 6 prevede che:

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal CCNL comparto scuola, anche nel caso in cui il congedo parentale (o la malattia del bambino) vengano fruiti in modo frazionato, devono essere ricompresi i giorni festivi che ricadono all’interno di essi.

Ad esempio, se il docente Caio prende congedo parentale per n. 2 giorni (venerdì e sabato) e poi riprende congedo parentale per ulteriori n. 2 giorni (lunedì e martedì), allora anche la domenica dovrà essere considerata nel computo del congedo. 

GIORNO LIBERO E PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
Nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato e il giorno successivo al termine del congedo (parentale o per malattia del figlio) è il giorno libero del docente o un giorno di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale), un’eventuale proroga del congedo da parte della scuola deve considerarsi illegittima anche nel caso in cui il docente, alla ripresa delle lezioni, si assenti nuovamente per lo stesso o per altro motivo.
Infatti, il rientro al lavoro del docente può a
vvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi non è sospesa la programmazione delle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.
Quindi, se ad esempio il 22/12 (ultimo giorno di lezione prima della sospensione delle attività) coincide con il termine del periodo di congedo (parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza), quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di servizio” formale.

Senonché la Nota del Tesoro,  Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 108127 del 15/6/1999 afferma che:

[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Sulla base della suddetta nota del Tesoro (“È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”), è prassi assai consolidata il fatto che alla scadenza del periodo di assenza di congedo parentale (o malattia del bambino) che coincide con l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, nel nostro esempio il 22/12, la scuola convochi il docente ai fini della formalizzazione della ripresa del servizio. Alcuni dirigenti, un po’ più ragionevoli, ritengono sufficiente l’invio di una comunicazione (telegramma, un fax o posta certificata) in cui il docente dichiari la cessazione del congedo e la conseguente messa a disposizione della scuola, in modo che ci possa essere una dichiarazione circa la ripresa del servizio da parte del Dirigente.
In questo modo quindi non sarà preclusa l’effettiva ripresa del servizio anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Resta fermo che durante tale periodo il docente potrà essere eventualmente convocato per attività collegiali (es. collegi docenti straordinari).
In conclusione, la prassi di richiedere la presa di servizio formale dei docenti appare palesemente illegittima e in contrasto con la normativa vigente. Il docente potrà, infatti, essere considerato giuridicamente assente solamente in presenza di un’esplicita certificazione o richiesta dell’interessato. In mancanza, dovrà essere considerato presente senza che possa essere richiesta l’effettiva presa di servizio.
L’eventuale richiesta di una comunicazione formale (telegramma, fax, posta certificata) appare una soluzione di buon senso per le scuole che potranno in questo modo dichiarare la ripresa del servizio del docente e, allo stesso tempo, rappresenta una soluzione raccomandata per i docenti onde evitare spiacevoli sorprese.

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