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sabato, Gennaio 25, 2025
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Congedo parentale a ore: incompatibile con altri permessi o riposi spettanti alla lavoratrice madre o al lavoratore padre [Parere Dipartimento Funzione Pubblica]

L’articolo 32 comma 1 del decreto legislativo n. 151/2001, aggiunto per effetto della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria demandando alla contrattazione collettiva le modalità per l’applicazione dello stesso.

Successivamente, è poi intervenuto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro che ha modificato il citato articolo 32 nei seguenti termini: “… a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.

In merito alla possibilità di cumulo nella medesima giornata, il congedo parentale ad ore e i riposi giornalieri per l’allattamento spettanti alla lavoratrice madre o al lavoratore padre nel primo anno di vita del bambino risultano pertanto incompatibili.

Tale incompatibilità viene ribadita dal parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 07518-P-04/02/2021. 

Viceversa la fruizione del congedo parentale risulta compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., come nel caso dei permessi ex art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992, quando vengono fruiti in modalità oraria.

 

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