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Congedo malattia dei figli: dopo i 3 anni, spettano 5 giorni all’anno non retribuiti computati nell’anzianità di servizio

Il congedo per malattia dei figli è in genere un diritto che spetta a tutti i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti del comparto scuola che può essere fruito anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Ai sensi dell’art. 47 comma 1 del d.lgs 151/2001:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Pertanto, fino all’età di 3 anni, entrambi i genitori hanno diritto ad usufruire del congedo per la malattia del figlio senza alcun limite di tempo, purché i due genitori si assentano alternativamente e fermo restando che, per i dipendenti pubblici solamente i primi 30 giorni (per ciascun anno) saranno retribuiti al 100%.

CONGEDO PER MALATTIA DAI 3 AGLI 8 ANNI
L’art 47 comma 2 prevede altresì che:

Ciascun genitorealternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni“.

Per i figli di età superiore ai 3 anni e di età inferiore ai 8 anni, invece, i genitori hanno diritto ad assentarsi (sempre alternativamente) nei limiti dei 5 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore. I 5 giorni di permesso non sono cedibili all’altro genitore. La norma prevede espressamente che deve trattarsi di giorni “lavorativi” ragione per cui vanno comunque esclusi eventuali giorni festivi o di sospensione delle lezioni eventualmente compresi fra i periodi di congedo. 

È bene precisare che il Jobs Act ha elevato a 12 anni l’età per beneficiare del congedo parentale, ma il limite per l’assenza per malattia è rimasto sempre di 8 anni.

Tali cinque giorni non sono retribuiti ma sono ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio. Infatti, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 151/2001 i periodi di congedo per malattia del figlio non retribuiti (quindi quelli ulteriori rispetto ai primi 30 giorni e quelli usufruiti dopo il compimento del terzo anno di età) sono computati nell’anzianità di servizio ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, alle festività soppresse e al periodo di prova. Ciò significa che il periodo di congedo per malattia del figlio non consente di maturare ferie, tredicesima e festività soppresse. Non è inoltre utile ai fini del raggiungimento del requisito di servizio previsto per il superamento dell’anno di prova (180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche).

Il congedo per la malattia del figlio
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