Il congedo per malattia dei figli è in genere un diritto che spetta a tutti i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti del comparto scuola che può essere fruito anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Ai sensi dell’art. 47 comma 1 del d.lgs 151/2001:
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni“.
Pertanto, fino all’età di 3 anni, entrambi i genitori hanno diritto ad usufruire del congedo per la malattia del figlio senza alcun limite di tempo, purché i due genitori si assentano alternativamente e fermo restando che, per i dipendenti pubblici solamente i primi 30 giorni (per ciascun anno) saranno retribuiti al 100%.
CONGEDO PER MALATTIA DAI 3 AGLI 8 ANNI
L’art 47 comma 2 prevede altresì che:
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni“.
Per i figli di età superiore ai 3 anni e di età inferiore ai 8 anni, invece, i genitori hanno diritto ad assentarsi (sempre alternativamente) nei limiti dei 5 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore. I 5 giorni di permesso non sono cedibili all’altro genitore. La norma prevede espressamente che deve trattarsi di giorni “lavorativi” ragione per cui vanno comunque esclusi eventuali giorni festivi o di sospensione delle lezioni eventualmente compresi fra i periodi di congedo.
È bene precisare che il Jobs Act ha elevato a 12 anni l’età per beneficiare del congedo parentale, ma il limite per l’assenza per malattia è rimasto sempre di 8 anni.
Tali cinque giorni non sono retribuiti ma sono ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio. Infatti, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 151/2001 i periodi di congedo per malattia del figlio non retribuiti (quindi quelli ulteriori rispetto ai primi 30 giorni e quelli usufruiti dopo il compimento del terzo anno di età) sono computati nell’anzianità di servizio ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, alle festività soppresse e al periodo di prova. Ciò significa che il periodo di congedo per malattia del figlio non consente di maturare ferie, tredicesima e festività soppresse. Non è inoltre utile ai fini del raggiungimento del requisito di servizio previsto per il superamento dell’anno di prova (180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche).