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Donne vittime di violenza: innalzato a 120 giorni il diritto ad assentarsi dal lavoro [Nuovo CCNL]

Il nuovo CCNL “Istruzione e Ricerca” valido per il periodo 2016\2018 ha introdotto una nuova disciplina a tutela delle donne vittime di violenza recependo in gran parte le previsioni del D. lgs. n. 80/2015. Il CCNL 2019/2021, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, innalza da 90 a 120 il diritto ad assentarsi dal lavoro.

ASTENSIONE DAL LAVORO
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Rispetto al precedente CCNL 2016\2018 i giorni vengono quindi innalzati da 90 a 120.

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Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione – con un preavviso non inferiore a 7 giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

Durante tale periodo di congedo, alla dipendente spetta il medesimo trattamento rispetto a quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

Il nuovo contratto specifica inoltre che il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. Tuttavia il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI
I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

Tale richiesta può avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (quindi prima dei due anni), a condizione che sia presente un posto disponibile. 

TRASFERIMENTO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione debitamente certificati, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

Pertanto la dipendente vittima di violenza potrà presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica, indicando una o più amministrazioni, con sede in comune diverso da quello di residenza, dove siano presenti posti vacanti. Si noti che il CCNL parla di “altra amministrazione pubblica” il ché farebbe pensare sia possibile chiedere il trasferimento solo ad altra amministrazione diversa da quella scolastica (es: Comune, Provincia, Enti previdenziali, ecc.) mentre non è possibile chiedere il trasferimento nell’ambito dello stesso comparto.

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