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Congedo di paternità obbligatorio: con il nuovo CCNL spetta anche ai lavoratori della scuola

L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre.

Il nuovo CCNL 2019/2021 acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici.

N.B. Il congedo di paternità obbligatorio non va confuso né con il congedo di paternità facoltativo né con il congedo parentale.

DECORRENZA E DURATA
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).

A CHI SPETTA
Ai padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento. 

Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione avrebbe dovuto approvare una norma per individuare e definire gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 D. lgs 151/2001).

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RETRIBUZIONE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

APPLICABILITÀ AI LAVORATORI PUBBLICI
Rispetto alla possibile fruizione del congedo di paternità da parte del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni (e, quindi, del comparto scuola) occorre considerare che la Funzione Pubblica era intervenuta con la nota prot. 8629 del 20 febbraio 2013, disponendo la non applicabilità del congedo di paternità ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Ciò nonostante la stessa legge del 2012 non facesse alcuna differenza tra dipendenti pubblici e privati e si rivolga ai padri lavoratori dipendenti in generale.

IL NUOVO CCNL 2019-2021
Il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici.

Infatti il CCNL all’art. 34 comma 2 richiama, tra l’altro, l’art. 27 bis del D.lgs. n. 151 del 2001, specificando che alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero.

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