HomePermessi, Congedi e AssenzeIl congedo di paternità facoltativo

Il congedo di paternità facoltativo

L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha istituito il congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità della madre, fruibile dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. 

In particolare, la Legge di bilancio 2020 ha prorogato anche per il 2020 il congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente. A differenza di quello obbligatorio il congedo facoltativo spetta per una sola giornata, previo accordo con la madre e in sostituzione della stessa.

A CHI SPETTA
Ai padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento. 

Il congedo facoltativo del padre è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Può essere fruito anche contemporaneamente all’astensione della madre. 

RETRIBUZIONE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

APPLICABILITÀ AI LAVORATORI PUBBLICI
Rispetto alla possibile fruizione del congedo di paternità da parte del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni (e, quindi, del comparto scuola) occorre considerare che la Funzione Pubblica è intervenuta con la nota prot. 8629 del 20 febbraio 2013, disponendo la non applicabilità del congedo di paternità ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto, e ciò nonostante la stessa legge del 2012 non faccia alcuna differenza tra dipendenti pubblici e privati e si rivolga ai padri lavoratori dipendenti in generale.

Il congedo di paternità facoltativo non va confuso né con il congedo di paternità obbligatorio né con il congedo parentale.

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