fbpx
venerdì, Settembre 22, 2023
HomePermessi \ Congedi \ AssenzeCongedo biennale: è sufficiente la dimora temporanea con il soggetto disabile

Congedo biennale: è sufficiente la dimora temporanea con il soggetto disabile

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO
L’art. 42 comma 5 del D. lgs 151/2001 prevede il diritto a fruire di un congedo biennale retribuito per l’assistenza del parente disabile grave (certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). Non spetta quindi nel caso di disabilità non grave (certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992).

REQUISITO DELLA CONVIVENZA
Per poter fruire del congedo in questione è necessario soddisfare il requisito della convivenza. Tale requisito è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (ai sensi del D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 1).

QUANDO VIENE SODDISFATTO IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazioneQuesto requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, si è espresso sull’argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in nessun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile. Il concetto di “convivenza”, può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.

DIMORA TEMPORANEA
Diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso di “dimora temporanea“, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989 (cittadini che dimorano nel comune da non meno di 4 mesi ma che non si trovino in condizione di stabilirvi la residenza). Le amministrazioni saranno deputate ad effettuare i controlli del caso (D.P.R. 445/2000 art. 71).
L’INPS con la Circolare n. 32 del 6/3/2012 e successivamente nella Circolare n. 159 del 15/11/2013 specifica che:

Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000″.

Alla luce di quanto detto, il requisito della convivenza si deve ritenere soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989 pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea dovrà risultare antecedente alla presentazione della domanda.

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI