Il congedo biennale retribuito è un istituto, previsto dall’art. 42 comma 5 del D. lgs 151/2001, fruibile dai soggetti che assistono una persona disabile grave.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità […] accertata […] da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedoentro sessanta giorni dalla richiesta“.
QUANDO SPETTA
Il congedo biennale spetta per l’assistenza del parente disabile grave (certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). Non spetta quindi nel caso di disabilità non grave (certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992).
PART-TIME E CONGEDO BIENNALE
In merito alla fruizione delle giornate di congedo per il personale in part-time, l’ARAN, nell’orientamento applicativo ARAN SCU-087 del 30/04/2014, ha precisato che l’art 39, comma 11 del CCNL, seconda alinea del comparto scuola dispone:
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
Ad ulteriore conferma della disposizione contrattuale su citata, la circolare n. 1 del 3/02/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che:
in caso di part time verticale la durata del congedo deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nelle clausole, precisandosi che tale modalità applicativa continua ad applicarsi sin quando perdura la situazione che l’ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale”.
Ciò significa che, in caso di part-time verticale la durata del congedo biennale, tenendo conto della ridotta durata della prestazione lavorativa, deve essere riproporzionata alle effettive giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno. Il calcolo riproporzionato andrà effettuato per tutta la durata del rapporto di lavoro in regine di part time. Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo fruito andrà riproporzionato rapportandolo al nuovo orario lavorativo e così detratto dal periodo complessivo di congedo biennale rimanente.
Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell’articolazione del part time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti solo in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, il conteggio deve comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell’orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo vanno escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa (vedi parere Funzione Pubblica n. 12/9).
Sul punto si è espresso anche l’ARAN affermando che:
Nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.”