Un docente in congedo parentale per un numero di ore inferiore all’orario obbligatorio (18 ore nella scuola secondaria, 24 nella scuola primaria e 25 nella scuola dell’infanzia), ha diritto al completamento orario? Può prendere servizio?
La questione si presenta come assai controversa. Da un lato vi è infatti il diritto del docente in servizio su una cattedra non completa a ottenere il completamento orario, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 13 Giugno 2007 (c.d. Regolamento supplenze) e nei limiti ivi stabiliti. D’altra parte, trattandosi di contratti distinti, il diritto del docente a fruire del congedo parentale nella scuola di completamento sorge solamente con l’effettiva presa di servizio. Infatti, come tutti i benefici previsti dalle norme o dalle disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente per poterne usufruire deve aver prima perfezionato il rapporto di lavoro mediante la presa di servizio. L’unica eccezione è prevista in materia di congedo di maternità o di interdizione anticipata in caso di gravidanza a rischio.
Di conseguenza, il docente che si trovi in congedo parentale nella prima scuola, sarà impossibilitato a prendere servizio nella seconda scuola. È questa la posizione di molte segreterie che non consentono il completamento al docente che si trovi in congedo parentale nella prima scuola (in effetti sarebbe un controsenso che un docente si trovi in congedo parentale in una scuola e in servizio sull’altra).
Una possibile soluzione potrebbe essere il rientro anticipato dal congedo parentale e la ripresa del servizio del docente in modo da poter ottenere il completamento orario. Tuttavia risulta assai dubbio se sia possibile rientrare anticipatamente dal congedo in questione.
A nostro avviso, da un punto di vista procedurale non è possibile rientrare anticipatamente dopo aver effettuato una richiesta, la quale è stata autorizzata per l’intero periodo richiesto e per cui il congedo parentale produrrà suoi effetti. Ciò anche perché, qualora il docente dovesse rientrare anticipatamente dal congedo, dovrebbe comunque essere fatta salva la durata del contratto del supplente che lo sostituisce il quale non potrà vedersi sciogliere anticipatamente il contratto, con i conseguenti aggravi di spesa per l’amministrazione.