In questo articolo analizzeremo la disciplina delle assenze per malattia per i docenti di ruolo, con supplenza annuale e con supplenza breve.
LA DISCIPLINA PER I DOCENTI DI RUOLO
Ai docenti di ruolo spettano complessivamente 18 mesi di assenza da calcolare nell’ultimo triennio eventualmente prorogabili per ulteriori 18 mesi per gravi ed eccezionali motivi. Per quanto riguarda la retribuzione spetta:
a) l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto;
d) Senza retribuzione per gli eventuali ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi ed eccezionali.
LA DISCIPLINA PER I DOCENTI CON SUPPLENZE ANNUALI
Ai supplenti annuali (docenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto) spettano complessivamente 9 mesi di assenza dei quali per il primo mese la retribuzione è corrisposta per intero, per il secondo e terzo mese è corrisposta nella misura del 50% e per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
DOCENTI CON SUPPLENZE BREVI
Per i docenti in servizio per una supplenza breve, ivi comprese le supplenze fino al termine delle lezioni, il docente ha diritto alla conservazione del posto per 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Superato tale limite il contratto si scioglie.
MATURAZIONE DEL SERVIZIO
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 19 comma 6 del CCNL comparto).
Per converso questo significa che i periodi di malattia senza assegni interrompono a tutti gli effetti la maturazione dell’anzianità di servizio. Norma analoga è prevista dall’art. 17 comma 6 per i docenti di ruolo.
Pertanto, nel caso di periodi di malattia senza retribuzione, il docente avrà solamente diritto alla conservazione del posto mentre non maturerà alcune servizio utile ai fini dell’anzianità di servizio.