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Assenze per gravi patologie per i docenti di ruolo

La disciplina delle malattia dei docenti di ruolo è contenuta all’interno del CCNL  comparto scuola. I docenti\ATA con contratto a tempo indeterminato, possono assentarsi dal lavoro per malattia per 18 mesi conservando il diritto al posto. Ai fini del computo di tale periodo vanno considerate tutte le assenze per malattia intervenute nell’ultimo triennio. Superato tale periodo, in casi particolarmente gravi, il lavoratore può chiedere di assentarsi dal lavoro per ulteriori 18 mesi senza percepire alcun trattamento economico.

ESCLUSIONE DAL COMPUTO DEI GIORNI DI ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE
L’art. 17, comma 9, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, recita espressamente:

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital anche quelli di assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie”.

Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di due requisiti essenziali:

  • che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da una struttura convenzionata;
  • che l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Pertanto, affinché la dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 del contratto (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, esclusione dalla trattenuta fino ai 10 giorni e dalla visita fiscale, retribuzione al 100%), non è sufficiente che sia affetta da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.
In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL.

È necessario, dunque, che il dipendente fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la grave patologia.

La certificazione prodotta, oltre a contenere l’esplicito riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare, dovrà indicare il percorso terapeutico adottato e contenere l’indicazione dei giorni durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio.
Riassumendo, la certificazione medica da presentare al Dirigente scolastico deve obbligatoriamente precisare:

1. la dicitura che il dipendente è affetto da “grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”;

2. la specificazione del regime di assenza, dovuta a:

  • ricovero ospedaliero
  • day hospital
  • terapia certificata

3. i giorni in cui si effettuano le terapie, specificando il periodo interessato dai possibili effetti invalidanti.

GIORNI ESCLUSI DAL COMPUTO
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, i periodi che danno diritto all’esclusione dal computo dei giorni di malattia sono dunque:
a) periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
b) periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).
Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001.

RATIO DELLA NORMA
La ratio della norma in esame è dunque dichiaratamente quella di sottrarre la tipologia di assenza per grave patologia dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del periodo massimo di assenze retribuite (18 mesi).

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.

d) Senza retribuzione per gli eventuali ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi ed eccezionali.

In caso di richiesta di un ulteriore periodo, oltre i primi 18 mesi di assenza per malattia, l’Amministrazione è tenuta a richiedere la sottoposizione a visita di accertamento medico collegiale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia non retribuita (comma 2 e 3 dell’art. 17 C.C.N.L.), con il solo diritto alla conservazione del posto. 
Superati i periodi di cui sopra l’Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 4 del precitato art. 17.

La disciplina delle assenze per malattie per I docenti di ruolo
Assenze per gravi patologie
nota prot. n. 8077/2013 dell’USR Calabria
circolare prot. n. 3059/2013 dell’ATP di Bari 

circolare prot. n. 12207/201 dell’USR Lombardia.

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