In linea generale i giorni festivi che si collocano fra due periodi di assenza per malattia vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia. Infatti, secondo la nota della ragioneria generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, i giorni di malattia interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due diversi certificati che non lo contemplino, sono comunque da considerare assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi.
PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI COMPRESO FRA DUE PERIODI DI MALATTIA
La nota n. 108127/1999 ha altresì precisato che:
diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo)…In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.
Questo significa che, diversamente dal caso in cui i periodi di assenza siano intervallati da giorni festivi, nel caso di sospensione delle lezioni è possibile l’effettiva ripresa del servizio. A tal fine occorre ricordare che la funzione docente non si esplica unicamente nell’attività d’insegnamento ma anche in una serie di attività funzionali (es: collegi docenti, consigli di classe, ecc.) che possono essere svolti anche durante i periodi di sospensione delle lezioni.
In riferimento all’ultima frase, si segnala che alcune scuole pretendono che il docente provveda ad una formale presa di servizio allo scadere del periodo di malattia certificato.
Si ritiene che sia una pratica ormai superata e sicuramente non essenziale ai fini del rientro in “servizio” del docente, anche perché durante le vacanze, a meno che non siano stato programmate attività funzionali all’insegnamento (collegi docenti, consigli di classe, dipartimenti, ecc.), non si vede come il Dirigente scolastico possa possa attestare una ripresa del servizio del docente dal momento che in quei giorni il docente non ha appunto obblighi di servizio.
Quindi se il docente produce un certificato fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze vuol dire che dal giorno successivo sarà già in “servizio”, indipendentemente se poi si riassenterà a partire dal rientro del periodo di sospensione delle lezioni.
Alla luce di quanto detto sopra, per evitare che il periodo di sospensione delle lezioni venga considerato “periodo di malattia” sarà sufficiente che il docente invii una comunicazione via fax o via PEC in cui si manifesta la volontà di riprendere servizio.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche nel caso di assenze per congedo parentale o per altra tipologia di assenza.