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Assenze cicliche: si devono computare anche i giorni festivi e i sabati della c.d. settimana corta

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali):

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

Pertanto, nel caso di fruizione di congedo parentale continuativo non c’è dubbio che debbano essere ricompresi anche i giorni festivi che ricadano all’interno del periodo.
Analogamente, la stessa modalità di computo dovrà essere utilizzata anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa effettiva del servizio del lavoratore.
Per esempio, nel caso di settimana di lavoro con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), se il lavoratore fruisce del congedo parentale dal lunedì al venerdì per poi usufruire nuovamente del congedo nella settimana successiva, sempre dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica ricadenti tra le due settimane andranno computate come congedo parentale. Per evitare ciò il dipendente dovrà riprendere effettivamente servizio.

 

GIORNI FESTIVI INTERPOSTI FRA DUE PERIODI RELATIVI A DIVERSI ISTITUTI GIURIDICI
Il discorso è diverso nel caso in cui si sia in presenza di due diversi istituti giuridici (es: assenza per malattia e assenza per congedo parentale). La ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 108127 del 15/6/1999, afferma in maniera inequivocabile che:

nel caso di fruizione continuativa di due diversi istituti giuridici diversi (es: malattia e congedo parentale o viceversa), i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerate solo giornate non lavorative da non ricomprendere, quindi nel calcolo della durata dei due istituti“.

A sostegno di tale tesi vi è anche la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012 che affrontando la questione della fruizione del congedo biennale precisa che: “Tali giornate (festivi, le domeniche e i sabati – nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni) non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”.
In tal senso anche la Circolare della Funzione pubblica del 3 febbraio 2012 secondo cui:

Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”.

CONGEDO PARENTALE CICLICO
Una fattispecie ancora diversa è quella di un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per Legge 104, malattia, ferie o altro istituto ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio.
In merito a tale fattispecie la circolare n. 8/2003 prevede che:

se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì del congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in cui è ripreso il congedo, le domeniche ed i sabati della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”.

Due differenti frazioni di congedo intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi (in tal senso si veda l’Orientamento dell’ARAN 23_05_13).

A chiarire meglio la questione è intervenuta la nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011 che pone alcuni esempi esemplificativi:

Caso A
Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:

  • dal lunedì al venerdì = congedo parentale
  • sabato e domenica
  • da lunedì a mercoledì = ferie
  • giovedì = ripresa del servizio

In questo caso, il sabato e domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale, in quanto il congedo parentale termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).

 Caso B
Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:

  • dal lunedì al venerdì = congedo parentale
  • sabato e domenica
  • da lunedì a mercoledì = ferie
  • giovedì = congedo parentale
  • venerdì = ripresa del servizio

In questo caso, il sabato e domenica vanno conteggiati in conto congedo parentale, in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.

Caso C
Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:

  • dal martedì al giovedì = congedo parentale
  • venerdì = ferie
  • sabato e domenica
  • lunedì = ferie
  • dal martedì = congedo parentale


In questo caso, le giornate di sabato e domenica non si computano a titolo di congedo parentale, in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì). Infatti, diversamente dal caso precedente i giorni immediatamente precedenti e successivi al sabato e alla domenica sono ferie.

Caso D
Nel caso di settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:

  •  1^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
  • Sabato e Domenica
  • 2^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = ferie, malattia o assenza ad altro titolo
  • Sabato e Domenica
  • 3^ settimana: il Lunedì = ripresa del servizio

In questo caso, le giornate di Sabato e Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non vanno conteggiate come congedo parentale perché compresi in assenze relative a istituti differenti.

Caso E
Settimana corta, con funzionamento dal lunedì al venerdì:

  • 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
  • sabato e domenica
  • 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie, malattia o assenza ad altro titolo
  • sabato e domenica
  • 3^ settimana: dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale

In questo caso, le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza vanno conteggiate come congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.


SCU_23_05_13_a_Orientamenti_applicativi
nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011

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