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mercoledì, Novembre 29, 2023
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Aspettativa per motivi personali, familiari, di studio o di lavoro: anche per il personale con supplenza al 30 giugno/31 agosto

Il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al comparto scuola, prevede la possibilità per il dipendente scolastico di usufruire dell’aspettativa per motivi personali, familiari, di studio, per realizzare una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova

L’aspettativa è la sospensione temporanea dell’obbligo del dipendente di prestare servizio. Durante questo arco temporale il lavoratore conserva il posto di lavoro e di regola, non percepisce alcun trattamento economico.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E PERSONALI
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del CCNL 2007 l’aspettativa è erogata a domanda dal dirigente scolastico al

  • personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato
  • ai docenti di religione cattolica (art. 3 comma 6 e 7 del D.P.R n. 399/1988)
  • al personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), limitatamente alla durata dell’incarico. 

È quindi escluso il personale assunto con supplenza “breve”.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO
Ai sensi dell’art. 18 comma 2 del CCNL il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Nella fattispecie, si intende qualunque situazione meritevole di apprezzamento e tutela, in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento della preparazione professionale del docente.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI LAVORO
Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Ciò consente al lavoratore dipendente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato, compresa una scuola paritaria. Ai sensi dell’art. 18 della legge 183/2000, tra le diverse attività lavorative per le quali è possibile fruire dell’aspettativa vi sono anche le attività professionali e imprenditoriali.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Il collocamento in aspettativa avviene senza assegni quindi senza retribuzione e senza alcuna copertura previdenziale (trattamento di quiescenza e previdenza).

REQUISITI 
Il riconoscimento del diritto a fruire dell’aspettativa (con la conseguente possibilità di svolgere attività teoricamente incompatibili) si consegue soltanto dopo la stipula del contratto di lavoro che deve avvenire in assenza di condizioni di incompatibilità.

La Circolare supplenze 2023/2024 prevede al riguardo che:

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

Per quanto riguarda l’aspettativa per motivi di lavoro, colui che svolge già altra attività lavorativa (presso un privato o presso altra amministrazione pubblica) non può sottoscrivere il contratto di lavoro chiedendo poi di usufruire dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL.

Ciò perché la stipula del contratto di lavoro deve avvenire senza cause ostative quali situazioni di incompatibilità. Solo con la stipula del contratto (in assenza di situazioni di incompatibilità), il docente matura poi il diritto ad usufruire (successivamente) dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL comparto scuola.

DURATA
L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati. Qualora sia fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. In ogni caso il periodo di aspettativa non può superare, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

VALIDITÀ GIURIDICA
L’aspettativa non retribuita non ha validità giuridica e, di conseguenza, non si valuta ai fini dell’anzianità di servizio, progressione di carriera, punteggio della continuità. Non è inoltre utile ai fini del superamento del periodo di formazione e prova.

In particolare:

  • Per il personale a tempo indeterminato: l’aspettativa non è utile ai fini del compimento dell’anno di prova o di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nonché ai fini della continuità del servizio valutabile come punteggio nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione di personale soprannumerario.
  • Per il personale a tempo determinato (30/06 o 31/08): l’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio pertanto non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità, dell’anzianità di servizio, del versamento dei contributi e pertanto tale periodo non è ritenuto valido ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e d’Istituto.

MODALITÀ DI RICHIESTA
L’aspettativa per motivi di lavoro è subordinata alla richiesta del dipendente. A tal fine, occorre presentare con ragionevole anticipo istanza di aspettativa redatta per iscritto, indirizzata al dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.

Nella domanda il dipendente deve precisare e attestare l’esperienza lavorativa per la quale intende essere collocato in aspettativa: se l’esperienza è presso un Ente Pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta; se l’esperienza è presso un soggetto privato, è bene che il dipendente esibisca una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia o personale, il lavoratore dovrà indicare le esigenze che lo hanno indotta alla richiesta del periodo di aspettativa eventualmente anche allegando documentazione di supporto.

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Va precisato che, nel caso di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio, l’impiegato non ha un diritto ad ottenere la concessione dell’aspettativa, ma soltanto un interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell’amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio.

Diversamente nel caso dell’aspettativa per altro lavoro o per superare un periodo di prova, la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente “è collocato in aspettativa a domanda”.

Per un approfondimento sull’aspettativa per motivi di lavoro si veda questo articolo: Aspettativa per motivi di lavoro

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