Ai sensi dell’art. 18, comma 3 del CCNL comparto scuola del 2007:
Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova“.
La suddetta norma offre al lavoratore dipendente la possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa per stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato (compresa una scuola paritaria). Ai sensi dell’art. 18 della legge 183/2000, tra le diverse attività lavorative per le quali è possibile fruire dell’aspettativa vi sono anche le attività professionali e imprenditoriali.
Tale aspettativa può essere concessa al dipendente per un anno scolastico e senza assegni al fine di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
La dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, come nel caso de quo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico. In altri termini l’aspettativa non può essere richiesta in modo frazionato.
Inoltre, una volta fruita l’aspettativa, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.
REGIME DI INCOMPATIBILITÀ
Com’è noto, l’art. 508 del Testo unico della scuola prevede che “Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
Durante il periodo di aspettativa, di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL comparto scuola, si deroga a tale regime di incompatibilità, per cui il dipendente scolastico può “conservare” la sua attività a scuola pur svolgendo altra attività lavorativa alle dipendenze di altra amministrazione pubblica o di un privato.
Vedi l’Orientamento dell’ARAN
Aspettativa per motivi di lavoro


