HomePermessi, Congedi e AssenzeAspettativa per motivi di lavoro: esaurisce i suoi effetti alla fine dell’anno...

Aspettativa per motivi di lavoro: esaurisce i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico e non può essere prorogata

Ai sensi dell’art. 18, comma 3 del CCNL comparto scuola del 2007:

Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova“.


La suddetta norma offre al lavoratore dipendente la possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa per stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato (compresa una scuola paritaria). Ai sensi dell’art. 18 della legge 183/2000, tra le diverse attività lavorative per le quali è possibile fruire dell’aspettativa vi sono anche le attività professionali e imprenditoriali. 

Tale aspettativa può essere concessa al dipendente per un anno scolastico e senza assegni al fine di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. 

La dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, come nel caso de quo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico. In altri termini l’aspettativa non può essere richiesta in modo frazionato.

Inoltre, una volta fruita l’aspettativa, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.

REGIME DI INCOMPATIBILITÀ
Com’è noto, l’art. 508 del Testo unico della scuola prevede che “Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionalené può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
Durante il periodo di aspettativa, di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL comparto scuola, si deroga a tale regime di incompatibilità, per cui il dipendente scolastico può “conservare” la sua attività a scuola pur svolgendo altra attività lavorativa alle dipendenze di altra amministrazione pubblica o di un privato.  

Vedi l’Orientamento dell’ARAN
Aspettativa per motivi di lavoro

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Mobilità: quando la laurea in scienze della formazione primaria si valuta come titolo ulteriore [Chiarimenti]

La tabella titoli della mobilità prevede alla "voce E" Titoli generali, l'attribuzione di 5 punti per: ogni diploma di laurea con corso di durata almeno...

Laurea in Lingue e letterature straniere vecchio ordinamento: si può accedere alla classe di concorso A-12? [Chiarimenti]

Una delle domande che ricorrono spesso tra i docenti riguarda la possibilità di accedere alla classe di concorso A-12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria...

GPS 2026, scioglimento riserva I fascia e conferma servizio: domande dal 15 giugno al 2 luglio

Con avviso n. 15215 dell'11 giugno 2026, il Ministero ha comunicato l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva...

Percorsi abilitanti docenti 2026/27: entro il 19 luglio le domande di accreditamento di Università e AFAM

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fornito le indicazioni operative per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti per...

Esame di maturità anno scolastico 2025/26 – Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo le indicazioni operative relative alle attività di supporto alla procedura...

Esami di Maturità 2026, pubblicati i nominativi dei componenti delle commissioni sul motore di ricerca del Ministero

Sono stati pubblicati, oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i nominativi dei Presidenti delle commissioni per gli Esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione...