domenica, Febbraio 9, 2025
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Aspettativa per lo svolgimento di altre attività professionali o imprenditoriali: estensione da 12 a 36 mesi della durata massima [Decreto PA]

La Camera dei Deputati, con 203 voti favorevoli e 134 contrari, ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto legge 44 del 22 aprile 2023 “”Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche””.

Tra le varie misure approvate vi è l’estensione dagli attuali 12 mesi a 36 mesi del periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici.

Si ricorda che l’aspettativa per i dipendenti pubblici è disciplinata dal richiamato art. 18 della legge n. 183 del 2010. 

In particolare, ai sensi del comma 1, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’amministrazione di appartenenza decide la concessione dell’aspettativa, tenendo conto delle esigenze organizzative, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’interessato. Ai sensi del comma 2, nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

La norma pone, quindi, una deroga alla disciplina in materia di incompatibilità prevista dall’art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, richiamata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165, secondo cui, in generale, è vietato ai dipendenti pubblici, tra l’altro, l’esercizio del commercio, dell’industria, e dell’attività professionale o l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati.

La norma approvata estende la durata massima dell’aspettativa da dodici a trentasei mesi. 

Va precisato che:

  • Con il parere del 24 marzo 2021, n. 19365, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito che l’aspettativa in questione permette di svolgere attività professionali e imprenditoriali mentre è esclusa da tale ipotesi la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.
  • L’aspettativa in questione, disciplinata appunto dalla Legge 183/2010, per sua particolare natura, per i suoi specifici contenuti e per le sue finalità, rappresenta una autonoma tipologia di aspettativa del tutto diversa e distinta dalle altre forme di aspettativa previste a livello normativo e\o contrattuale e in particolare da quelle previste dall’art. 18 del CCNL 2007. Quest’ultimo consente al dipendente di essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. 

L’esame del provvedimento passa adesso al Senato della Repubblica che dovrà approvarlo entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la sua decadenza. 

VEDI IL PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

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