mercoledì, Marzo 26, 2025
HomePermessi, Congedi e AssenzeAspettativa per anno sabbatico: può essere cumulata con altra aspettativa senza obbligo...

Aspettativa per anno sabbatico: può essere cumulata con altra aspettativa senza obbligo di rientro

L’ASPETTATIVA PER ANNO SABBATICO
L’aspettativa per anno sabbatico, definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della Legge 448/1998 (Legge finanziaria 1999), il quale recita:

I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

RETRIBUZIONE E COPERTURA PREVIDENZIALE
L’aspettativa per anno sabbatico non è retribuita e quindi, di conseguenza, non consente la maturazione dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera. Per tali periodi di aspettativa, non spetta alcuna copertura previdenziale. Tuttavia, i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.

CHI PUÒ USUFRUIRNE
L’aspettativa per “anno sabbatico” può essere fruita solo dal personale di ruolo (docenti e dirigenti scolastici ma non personale ATA) che abbia già superato il periodo di formazione e prova. Sono quindi esclusi i docenti che non abbiano ancora superato il periodo di prova e quelli assunti con contratto a tempo determinato.

COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE
Per poter fruire dell’aspettativa, il docente dovrà presentare la richiesta al proprio dirigente scolastico, il quale a sua volta la trasmetterà al dirigente dell’Ambito territoriale (ex Uffici scolastici provinciali). La richiesta deve essere prodotta in carta semplice e non deve recare alcuna motivazione, certificazione o autocertificazione, ma dovrà riportare solo il riferimento normativo che consente al dipendente, avendone i requisiti, di fruire dell’aspettativa richiesta (art. 26 comma 14 della Legge 448/1998 – Legge finanziaria 1999).

DURATA
L’aspettativa “per anno sabbatico” spetta fino a un massimo di un anno ogni dieci, compreso il primo decennio. La fruizione non può essere frazionata, per cui la fruizione di un periodo inferiore ad un anno esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione, a completamento del periodo già fruito.

CUMULABILITÀ CON ALTRE ASPETTATIVE
Per quanto riguarda, l’aspettativa per motivi di famiglia, di studio e per infermità, l’art. 70 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 dispone che il periodo di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio e che  il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il dipendente in questo caso dovrà quindi rientrare in servizio per almeno 6 mesi prima di poter fruire di una nuova aspettativa per la durata massima di un anno.

Tali vincoli non sono però previsti per l’aspettativa per anno sabbatico la quale può essere fruita anche in continuità rispetto ad altre forme di aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio) in quanto nessuna norma impone il rientro del dipendente tra un periodo di aspettativa e l’altro.

Pertanto, il personale già collocato in aspettativa per altra tipologia, potrà richiedere l’aspettativa dell’anno sabbatico, senza obbligo di rientrare in servizio. Analogamente, lo stesso vale per il caso opposto: il dipendente che ha fruito dell’aspettativa per anno sabbatico potrà usufruire anche di altra forma di aspettativa, senza soluzione di continuità.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVA
Durante il periodo di aspettativa per “anno sabbatico” non è possibile svolgere altre attività lavorative, se non quelle normalmente consentite al personale in servizio.
Infatti, l’ARAN (Agenzia di Rappresentanza per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha affermato che:

nessuna norma contrattuale consente o potrebbe consentire al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque di altra attività di lavoro autonomo, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione”.

L’aspettativa infatti non fa venir meno le situazioni soggettive esistenti, ivi compreso il regime di incompatibilità, per cui il dipendente non potrà svolgere altre attività lavorative se non quelle che sono normalmente consentite (o autorizzabili).

Diverso sarebbe il discorso per l’aspettativa per altra attività lavorativa che, invece, è specificatamente finalizzata a consentire l’esercizio di altra attività lavorativa e, di conseguenza, “sospende” per la durata dell’aspettativa, anche il regime di incompatibilità.

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Percorsi abilitanti: tutti i posti disponibili per università e classi di concorso [Decreto 156 e Decreto 270]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Specializzandi IX ciclo possono iscriversi ai percorsi abilitanti 30 CFU art. 13? [Chiarimenti]

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato il decreto 270 del 19 marzo 2025 contenente ulteriori posti che si aggiungono a quelli...

Percorsi abilitanti vincitori di concorso: rileva la propria posizione soggettiva; possibile frequentare i 30 CFU art. 13 [NOTA USR Sicilia].

L'USR Sicilia ha emanato la nota n. 14185 del 20 marzo 2025 con la quale si forniscono Ulteriori chiarimenti sui Percorsi “di completamento” vincitori...

Percorsi abilitanti e TFA IX ciclo: sì alla frequenza contemporanea compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative [Decreto]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU: pubblicato il secondo decreto di autorizzazione dei posti disponibili [Decreto]

É stato pubblicato il secondo decreto di autorizzazione posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025, che si aggiunge al...

Corsi “INDIRE” per docenti con tre anni di servizio: il parere favorevole del CSPI condizionato al riesame degli elementi di criticità

Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha emanato due distinti pareri relativi ai decreti recanti «Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno...