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Aborto entro il 180° giorno: periodi di assenza si considerano malattia e non si computano nel periodo di comporto

L’art 19 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disciplina il caso dell’interruzione della gravidanza:

L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

Pertanto occorre distinguere:

  • qualora l’interruzione della gravidanza sia avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerata parto prematuro e dà diritto all’astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi e al relativo trattamento economico di maternità.
  • Se invece l’interruzione avviene prima di tale termine, l’interruzione di gravidanza viene considerata giuridicamente aborto e dà diritto alla stessa tutela sanitaria della malattia. Questo significa che, una donna che lavora, potrà assentarsi solo per il tempo necessario alla “convalescenza” e sul piano economico ha diritto alla sola indennità di malattia, secondo la diversa disciplina prevista per i docenti di ruolo, con supplenza annuale (31 agosto, 30 giugno) o con supplenza breve.

ESCLUSIONE DAL PERIODO DI COMPORTO
Le assenze  determinate dalla gravidanza non rientrano nel periodo di comporto di malattia e pertanto non pertanto non sono computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.

L’art. 19 del D.Lgs. n. 151/2001 sancisce che:

l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia”. 

Infatti, sia le Circolari INAIL n. 48/1993 e n. 51/2001 che la nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, hanno  riconosciuto che le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e che non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto).

L’INPS, con circ. n. 139/2002, richiamando l’art 19 citato, qualifica l’interruzione di gravidanza come malattia e precisa che tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976, riconoscendo implicitamente che l’interruzione di gravidanza sia qualificabile come malattia determinata da gravidanza di cui al predetto articolo 19.

Dalla ricostruzione della normativa vigente e dal contesto delle disposizioni applicative sopra riportate, emerge con evidente chiarezza che l’interruzione di gravidanza nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978 è qualificata come malattia. Inoltre, poiché la stessa interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, è qualificata altresì come aborto, ai sensi dell’art 12 del D.P.R. n. 1026/1976, appare legittimo ed in assenza di disposizioni contrarie operare una interpretazione sistematica delle norme citate e considerare l’aborto come malattia e nella specie “malattia determinata da gravidanza”, stante la connessione naturale tra i due eventi (gravidanza e aborto).

Pertanto è possibile concludere affermando che in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione trova applicazione la speciale tutela di cui all’art 20 del D.P.R. n. 1026/1976 (non computabilità agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza).

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 del DPR 1026/1976:

in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell’aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto. 

Non è necessario che il certificato sia rilasciato da un medico specialista del SSN ma è sufficiente che provenga da un medico di base convenzionato con il SSN (vedi la nota del Min. lav., nota 19.8.2008).

In caso di aborto procurato, la lavoratrice ovviamente non è tenuta a tale obbligo e le certificazioni fornite per giustificare l’assenza sono quelle ordinariamente inviate in caso di malattia.

vedi la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19.8.2008

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