Il Decreto Ministeriale 256 del 28 dicembre 2023 disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nell’ambito dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023.
LA FIGURA DEL TUTOR
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, è prevista la presenza di due tipologie di tutor: si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di.
- tutor coordinatore presso i centri
- tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
Si tratta quindi di due figure distinte e separate. In questo articolo ci occupiamo dei requisiti richiesti per i tutor dei tirocinanti.
Il DPCM 4 agosto 2023 ha previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:
- il contingente di personale docente e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM.
- i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.
I TUTOR DEI TIROCINANTI
Il tutor dei tirocinanti:
- orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- accompagna e monitora l’inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI
Secondo quanto dispone l’art. 3 comma 2 del decreto interministeriale 256 del 28 dicembre 2023, i tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie), ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati dagli USR (Uffici Scolastici Regionali) ai sensi dell’articolo 11 del DPCM 4 agosto 2023.
I tutor devono essere individuati:
- nel caso delle scuole statali tra i docenti confermati in ruolo o,
- per le istituzioni paritarie, tra i docenti con contratto a tempo indeterminato.
Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento nonché dei requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato A.
Il decreto stabilisce quindi come requisito indispensabile per poter procedere all’individuazione l’aver svolto almeno 5 anni di servizio d’insegnamento e l’essere stati già confermati in ruolo. Tuttavia, diversamente dalla previgente normativa D.M. 8/11/2011, art. 2, comma 2, il nuovo decreto richiede genericamente “5 anni di servizio d’insegnamento“, senza specificare “a tempo indeterminato“. Pertanto, non è necessario che i cinque anni siano stati prestati esclusivamente da docente di ruolo: il requisito può infatti comprendere anche periodi di servizio svolti, in tutto o in parte, prima della conferma in ruolo.
TIROCINIO IN DISCIPLINE AFFINI
Con la nota 7845 del 28 giugno 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) hanno chiarito che, ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati, considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l’altro, in “osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche”, non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti.
COSA PREVEDE LA TABELLA 1 ALLEGATO A
La tabella 1 dell’Allegato A individua inoltre
TITOLI VALUTABILI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR DEI TIROCINANTI (PUNTI 50 SU 100).
Come precisa l’art. 3 comma 2 del decreto interministeriale 256 del 28 dicembre 2023, al fine dell’individuazione dei tutor si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento nonché dei requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato A.
A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni 25 ore/ 1 CFU/CFA di formazione fino a un massimo di punti 10).
A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni 25 ore/1 CFU/CFA di formazione fino a un massimo di punti 5).
A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o nei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6) (punti 5).
A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria; nei percorsi di Tirocinio formativo attivo o di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3).
A.1.5. Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE.(punti 5).
A.1.6. Funzione di tutor o formatore nei percorsi metodologico-didattici innovativi (es. flipped classroom etc…). (punti 2)
A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5).
A.1.8. Titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 7).
A.1.9. Altro titolo di dottore di ricerca (punti 3).
A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5).
A.1.11. Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6) Valutazione da parte del Comitato (punti 50 su 100).
L’esame ai candidati per l’assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazione dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all’esame.
VEDI IL DECRETO INTERMINISTERIALE 256
VEDI IL DPCM 4 AGOSTO 2023


