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Percorsi abilitanti: tirocinio diretto può essere svolto in discipline affini e nella scuola di servizio [Chiarimenti]

Il DPCM 4 agosto 2023 ha definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

I percorsi da 60 CFU prevedono anche lo svolgimento di un tirocinio pari a 20 CFU/CFA di tirocinio di cui

  • 15 di tirocinio diretto
  • 5 di tirocinio indiretto

Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore.

REQUISITI DEI TUTOR DEI TIROCINANTI
I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all’art. 12 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 23, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell’individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l’incarico di tutor dei tirocinanti” (D.M. 08/11/2011, art. 2. comma 2).

TIROCINIO IN DEROGA
Il tirocinio in deroga consiste nella possibilità di svolgerlo nella sede di servizio anche in deroga ai requisiti normalmente richiesti dalla normativa vigente. In particolare, i tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio, in deroga a quanto previsto dal presente decreto:

  1. se titolari di altro insegnamento, presso l’istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
  2. ai sensi dell’art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico” (Art. 6, comma 1, DM 93/2012).

L’accoglimento dell’assegnazione del tutor in deroga è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa Istituzione scolastica.

Questo significa che il tirocinio può essere svolto anche nella stessa scuola in cui si ha un contratto a tempo indeterminato o  una supplenza al 30 giugno\31 agosto (anche se la scuola in questione non risulta accreditata dall’USR), fermo restando che il tirocinio resta distinto rispetto all’attività di insegnamento.

In tal caso, non è richiesto il requisito che il tutor abbia almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato. 

TIROCINIO SU ALTRA CLASSE DI CONCORSO AFFINE
In aggiunta, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio diretto entro i termini previsti dal percorso, i Ministeri hanno congiuntamente previsto la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti, qualora non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso (si vedano al riguardo le note dell’USR Piemonte e dell’USR Liguria). 

IN COSA CONSISTE IL TIROCINIO DIRETTO
Secondo la normativa, il tirocinio diretto consiste nelle seguenti attività 

  • osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
  • osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
  • osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

Al fine di consentire il completamento del primo ciclo dei percorsi di formazione entro il termine previsto, i Ministeri hanno congiuntamente previsto, a titolo esemplificativo, una serie di attività che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento:

  • corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
  • per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito;
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità;
  • partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione;
  • partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.

30 CFU TRIENNALISTI
Diversamente dal percorso da 60 CFU, il percorso da 30 CFU per triennalisti non prevede lo svolgimento del tirocinio diretto, ma solo del tirocinio indiretto.

In particolare, l’allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023 prevede 9 CFU complessivi e che 3 dei CFU/CFA dedicati allo studio e alla preparazione dell’elaborato oggetto della prova scritta parte della prova finale.

Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor; documentazione, approfondimento, come progettate dalle sedi, sono volte, tra l’altro, alla: 

  • riflessione critica sulle competenze acquisite durante gli anni di servizio prestato nelle scuole e rielaborazione sulle proprie scelte professionali e sulla loro evoluzione, alla luce sia delle esperienze maturate sia nel confronto con i colleghi, i tutor, i docenti del percorso;
  • costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.

VEDI IL DPCM
VEDI NOTA USR LIGURIA
VEDI NOTA USR PIEMONTE

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