Sono state pubblicate le Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.
Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede infatti la pubblicazione, da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), delle Linee Guida per la valutazione dei requisiti dei percorsi.
Le Linee Guida sono state approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023.
Si sottolinea che ai fini dell’elaborazione delle Linee Guida si è tenuto altresì conto di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell’articolo 18-bis, comma 6-bis secondo cui
Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4”.
In forza delle disposizioni richiamate, si riportano di seguito i requisiti e le linee guida per la relativa valutazione, che si riferiscono ai percorsi formativi della durata di 60 CFU.
Le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.
| Articolo 6, comma 4 del DPCM |
Requisito | Linea guida per la valutazione |
| Lettera c) | Direttore del percorso formativo |
Per le Università si richiede che il Direttore sia un Professore di ruolo di I o II fascia, afferente a uno dei SSD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità e titolare di almeno un incarico didattico. È altresì richiesto di allegare il CV del Direttore per la verifica delle specifiche competenze.
Per le istituzioni AFAM si richiede che il Direttore sia un Docente di ruolo, afferente a uno dei SAD previsti dal piano di studi del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità e titolare di almeno un incarico didattico. È altresì richiesto di allegare il CV del Direttore per la verifica delle Il Direttore deve essere in servizio nell’istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l’affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l’attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l’iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000. Superata tale soglia o nel caso di mancanza del requisito dell’affinità tematica dei percorsi formativi, dovrà essere individuato un ulteriore Direttore. Nell’ambito della valutazione, l’Agenzia si avvarrà del supporto del Nucleo di valutazione dell’istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell’istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato. |
| Lettera d) | Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A del DPCM |
Si valuterà che:
Per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell’insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza. Nell’ambito della valutazione, l’Agenzia si avvarrà del supporto del Nucleo di valutazione dell’istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell’istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato. |
| Lettera e) | Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio |
In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:
Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:
4) Qualora sia prevista l’erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
I tutor dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall’a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite. Nell’ambito della valutazione, l’Agenzia si avvarrà del supporto del Nucleo di valutazione dell’istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell’istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato. |
| Lettera f) | Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione |
La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza. Nello specifico:
Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati. 2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):
Nell’ambito della valutazione l’Agenzia si avvarrà anche del supporto del Nucleo di valutazione dell’istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell’istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). Il Nucleo sarà chiamato a esprimere il proprio parere in relazione al rispetto di quanto sopra riportato. |
| Lettera g) | Numero massimo di studenti ammissibili |
Il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
Si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e tutor e l’adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione. La valutazione dell’ANVUR sarà effettuata tenendo conto delle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione dell’istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell’istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata). |
Nel caso di Centri costituiti in forma aggregata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del DPCM col termine “istituzione” si fa riferimento all’insieme delle istituzioni costitutive del Centro.
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