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Percorsi abilitanti: procedura di accreditamento e attivazione dei percorsi. Quando partiranno i percorsi abilitanti?

Il Decreto Legge 36/2022 così come modificato dalla legge 79/2022 ha previsto l’attivazione di specifici percorsi di formazione volti al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. 

Saranno attivati cinque diverse tipologie di percorsi:

  1. Percorsi abilitanti da 60 CFU, che andranno a regime dal 2025, poiché da quell’anno l’abilitazione sarà requisito di accesso ai concorsi.
  2. Percorsi abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
  3. Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
  4. Percorsi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
  5. Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione: 
    • Percorso post-concorso da 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica.
    • Percorso post-concorso da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU/CFA
    • Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

Sottolineiamo che i vari percorsi, non solo divergono per contenuto e struttura (ad esempio il contenuto dei percorsi da 30 CFU post-concorso è diverso nel caso di chi ha partecipato al concorso con almeno 30 CFU e per coloro che invece accedono con i 3 anni di servizio), ma saranno diversificati per ciascuna classe di concorso. Ciò evidentemente richiederà tempo affinché i percorsi siano attivati e organizzati dalle università. 

Il DPCM appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce il contenuto e la struttura dei percorsi di abilitazione (da 60 CFU) nonché dei percorsi abbreviati per le varie casistiche.

Si rimanda a questo articolo per un approfondimento sui vari tipi di percorsi. 

ACCREDITAMENTO INIZIALE
A organizzare i percorsi abilitanti saranno i centri multidisciplinari individuati dalle università e dalle istituzioni AFAM, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I centri multidisciplinari possono essere costituiti anche in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM. In questo caso è presente un’istituzione capofila.

I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR  (l’agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario), sulla base dei requisiti e della procedura prevista dal DPCM.

Questo significa che non tutte le università\istituzioni AFAM potranno attivare i suddetti corsi ma sarà necessario richiedere l’accreditamento al MUR e rispettare i requisiti e la procedura prevista.

REQUISITI RICHIESTI
Sono requisiti di sede:

  1. la delibera di costituzione del Centro e la designazione del relativo coordinatore;
  2. la costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del Centro e i Direttori

Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale:

  1. la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;
  2. il parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
  3. l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della Istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;
  4. l’offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A al presente decreto;
  5. l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri costituito in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;
  6. un’adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;
  7. l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili

Se il Centro è costituito in forma aggregata tra più Università o tra più Istituzioni AFAM ovvero tra Università e Istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d’intesa contenente l’indicazione dell’istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti suddetti.

EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’ANVUR
L’ANVUR pubblica le Linee guida per la valutazione dei requisiti di cui all’elenco precedente, lettere da c) a g). Il DPCM pubblicato prevede che l’ANVUR avrebbe dovuto pubblicare, entro il 15 settembre 2023, le Linee Guida per la valutazione dei requisiti dei percorsi. Si attende quindi la pubblicazione a giorni.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO
Le istanze delle Università e delle Istituzioni AFAM di attivazione dei percorsi formativi sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca e all’ANVUR. Il Ministero dell’università e della ricerca, entro 10 giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti.

Entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità, l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti, lettere da c) a g), avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM.

Il decreto di accreditamento è adottato entro i successivi 10 giorni.

Passeranno quindi al massimo 60 giorni tra la domanda e l’accreditamento.

VALUTAZIONE PERIODICA
L’ANVUR, anche avvalendosi dell’attività di controllo degli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, svolge un’attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all’accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L’attività di cui al presente comma verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il Profilo di cui all’allegato A.

Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale, anche in collaborazione con la Scuola di alta formazione dell’istruzione.  L’attività di valutazione periodica è, altresì, effettuata nell’ambito dell’accreditamento periodico della sede di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 

Ai fini dell’accreditamento periodico, l’ANVUR si basa anche sui dati, per ogni Centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell’anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell’istruzione e del merito ovvero dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione.

QUANDO SARANNO ATTIVATI I CORSI?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, può partire ufficialmente la procedura di accreditamento dei centri (università ed istituzioni AFAM) e l’attivazione dei corsi. Il primo passo dovrebbe essere la pubblicazione delle Linee Guida dell’ANVUR per la valutazione dei requisiti (secondo il DPCM sarebbe dovuta avvenire additerà entro il 15 settembre).

Entro 10 giorni, entro dieci giorni dalla data di adozione del DPCM, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.

La procedura di attivazione dei corsi prevede quindi degli adempimenti iniziali che richiederanno in ogni caso almeno 1\2 mesi. Lo stesso CSPI, nel parere espresso afferma che:

teme un possibile tardivo avvio dei percorsi. In considerazione delle tempistiche previste, infatti, detti percorsi potrebbero essere attivati presumibilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto

Al di là dei tempi necessari per gli adempimenti iniziali, è difficile pensare che i corsi potranno partire prima della fine dell’anno, visto che le università dovranno attivare corsi diversificati, non sono in base alle varie tipologie di corsi (60 CFU, 30 CFU, 36 CFU, ecc) ma anche in funzione delle varie classi di concorso con relativi docenti e sedi nonché con la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini.

Una complessa macchina organizzativa che richiederà almeno qualche mese.

VEDI IL DPCM

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