Sono ai nastri di partenza i percorsi abilitanti da 60 CFU e da 30 CFU rivolti ai docenti con tre anni di servizio o che hanno partecipato allo straordinario BIS.
Allo stesso tempo cominciano ad essere pubblicate le graduatorie di merito del concorso ordinario 2023 (erroneamente chiamato straordinario TER). In questo articolo vediamo quale sarà il percorso post-concorso per i c.d. “vincitori”.
Anticipiamo che i vincitori del concorso, qualora non siano ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale dovranno completare la formazione e conseguire l’abilitazione all’insegnamento. In sostanza dovranno frequentare il “percorso abilitante” (a seconda dei casi da 30 CFU o da 36 CFU) che permetterà di conseguire l’abilitazione.
Specifichiamo inoltre che questo tipo di “percorsi abilitanti” (post-concorso) non sono ancora attivi poiché per l’a.a. 2023/2024 il MUR non ne ha previsto l’attivazione (ciò in quanto non vi sono ancora vincitori di concorso immessi in ruolo. I primi lo saranno a partire da settembre 2024).
La nota MUR del 06/11/2023 ha previsto l’attivazione di questi percorsi a partire dall’anno accademico 2024/2025, quando ci saranno i primi vincitori di concorso assunti che dovranno frequentare tali percorsi.
GRADUATORIE COMPOSTE SOLO DAI VINCITORI
L’art. 9 comma 1 dei bandi prevede che:
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.
Questo significa che solo coloro che rientreranno nei limiti dei posti messi a bando (c.d. vincitori) saranno inseriti nella graduatoria di merito e, conseguentemente, avranno diritto all’immissione in ruolo.
Le immissioni in ruolo verranno infatti disposte solo nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto e, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, potranno essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria.
Non sono invece previsti “idonei“, cioè coloro che, pur superando le prove concorsuali, non si collocano nei posti messi a bando.
DURATA DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
COSA SUCCEDE IN CASO DI RINUNCIA DA PARTE DEI VINCITORI?
L’art. 9 comma 1 del bando di concorso prevede che viene fatta la successiva integrazione delle graduatorie di merito, sempre nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
É SICURO CHE NON CI SARANNO IDONEI?
I bandi concorsuali e la normativa vigente non prevedono l’inserimento degli “idonei” nelle graduatorie di merito.
Non si può però escludere che le disposizioni attualmente vigenti vengano modificate successivamente. Per esempio un’analoga disposizione era stata prevista nei bandi dei concorsi 2012, 2016 e 2020 ma, con successivi interventi normativi, è stata disposta l’integrazione delle graduatorie di merito con tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali (c.d. idonei). É chiaro che le percentuali bulgare di superamento che si stanno registrando in questi giorni, rendono più complicata tale possibilità.
CONCORSO NON ABILITANTE
Il concorso 2023 non è abilitante, nel senso che il mero superamento delle prove non conferirà l’abilitazione all’insegnamento.
Questo perché la riforma del reclutamento ha previsto che l’abilitazione venga conseguita solo dopo aver completato il percorso di formazione iniziale.
PERCORSO ABILITANTE
I vincitori del concorso (attenzione: solo i vincitori, non tutti coloro che supereranno le prove) che siano privi dell’abilitazione, stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.
Evidentemente i vincitori che siano già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento non dovranno conseguire ex novo l’abilitazione all’insegnamento.
In particolare:
- Coloro che hanno partecipato al concorso con i 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
- Coloro che hanno partecipato al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
- Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
- Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
Pertanto, coloro che partecipano al concorso con i 3 anni di servizio o con i 24 CFU, senza avere l’abilitazione, dovranno completare il percorso formativo dopo il concorso, con oneri a carico dei partecipanti. Accederanno quindi di diritto ai percorsi abilitanti post-concorso da 30 e 36 CFU\CFA.
L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione (ripetibile fino a un massimo di due volte).
Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.
IL NODO DA SCIOGLIERA SULLA FREQUENZA
Resta però da capire come sarà sciolto il nodo della frequenza. Infatti, i percorsi abilitanti prevedono che il 50% delle lezioni si debbano svolgere in presenza e che i tirocini e i laboratori debbano essere svolti integralmente in presenza. Ebbene, potrebbe risultare difficile, se non impossibile, conciliare ciò con il contratto a tempo determinato previsto a scuola.
La questione diventa particolarmente complessa se si tiene conto del fatto che, per molte classi di concorso (vedi le varie classi di concorso della tipologia “B” oppure Francese o Spagnolo) sono davvero poche le università\istituzioni AFAM accreditate che possono attivare questo tipo di percorsi, con la conseguenza che potrebbe verificarsi il caso che il docente sia in servizio in una regione e debba frequentare i percorsi abilitanti in altra regione.
GLI IDONEI POTRANNO PARTECIPARE AI PERCORSI ABILITANTI?
La risposta è attualmente no. Infatti, il d.lgs 59/2017 prevede che solo i vincitori del concorso (e non anche tutti coloro che “superano” le prove) potranno accedere di diritto ai percorsi abilitanti.
Ovviamente, resta ferma la possibilità che gli idonei possano accedere ai percorsi abilitanti al pari di tutti gli altri, nei limiti dei posti messi a bando e secondo i criteri di selezione che saranno definiti dal decreto del MUR che è in fase di pubblicazione.
PERCORSI ABILITANTI
DPCM 4 AGOSTO 2023 (DEFINIZIONE DEI PERCORSI ABILITANTI)
ALLEGATO 1 (PERCORSO DA 60 CFU)
ALLEGATO 2 (PERCORSO DA 30 CFU) PER CHI HA 3 ANNI DI SERVIZIO
ALLEGATO 3 (PERCORSO DA 30 CFU)
ALLEGATO 4 (PERCORSO DA 30 CFU)
ALLEGATO 5 (PERCORSO DA 36 CFU) PER CHI HA I 24 CFU
LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO
NOTA MUR 19087 DEL 17 OTTOBRE 2023
NOTA MUR 21328 DEL 6 NOVEMBRE 2023
INDICAZIONI OPERARIVE ACCREDITAMENTO
NOTA MUR 2439 DEL 5 FEBBRAIO 2024 (RIAPERTURA TERMINI)
NOTA MUR 3042 DEL 15 FEBBRAIO 2024