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Percorsi abilitanti per chi ha un’altra abilitazione/ specializzazione: non servono annualità di servizio

Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 4 Agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre, disciplina i percorsi abilitanti di cui alla riforma del reclutamento prevista dal PNRR.

In data 29 settembre, l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha pubblicato le Linee guide per la valutazione dei requisiti dei percorsi, adottate con la delibera n. 231 del 26 settembre 2023.

In questo modo è iniziata la procedura di accreditamento dei centri multidisciplinari individuati dalle università e dalle istituzioni AFAM e per l’attivazione dei corsi. I centri avranno fino alle ore 15:00 del 10 novembre. 

VEDI LA GAZZETTA UFFICIALE

POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILITAZIONE
L’art. 13 comma 1 del DPCM prevede che coloro che sono già in possesso di:

  • abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione oppure
  • di specializzazione sul sostegno

possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Per la partecipazione a tale percorso, non è richiesto il possesso di requisiti di servizio ma solo il possesso del semplice titolo di studio (oltre ché dell’abilitazione su altra classe di concorso/grado oppure della specializzazione sul sostegno. 

PERCORSO PER CHI INTENDE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILITAZIONE
Il Decreto Legge PA-2, modificando il testo originario della Legge 79/2022, è intervenuto sull’articolazione dei percorsi in questione stabilendo che tali percorsi consistano in:

  • 30 CFU nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento

Pertanto:

  • Si consente la possibilità di erogare tali corsi interamente in modalità telematica sincrona  anche in deroga al limite previsto del 20% ordinamente previsto per le attività telematiche.
  • Viene eliminato il requisito del tirocinio diretto corrispondente a 10 CFU corrispondente ad almeno 12 ore per ogni CFU (Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU).

Si tratta dell’unico caso in cui è previsto che i percorsi di abilitazione si possano svolgere interamente in modalità telematica.

CONTENUTO DEI 30 CFU\CFA
Il contenuto dei percorsi in questione è definito dai centri che organizzano i percorsi abilitanti (università e\o istituzioni AFAM). Infatti, secondo il DPCM i centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

PROVA FINALE
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste:

  • in una prova scritta
  • in una lezione simulata

che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

In questo caso, diversamente dai percorsi da 60 CFU, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

NUMERO APERTO
Tali percorsi, che ribadiamo si potranno svolgere interamente online e senza tirocinio, sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

Questo significa che, diversamente dagli altri percorsi, potranno accedere tutti senza alcuna limitazione.

VEDI IL DPCM

VEDI IL DECRETO

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