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Percorsi abilitanti: i 24 CFU devono essere riconosciuti integralmente? La FAQ del MUR pone dei dubbi.

La riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 2022) ha previsto che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.

A partire dal 2025 per partecipare al concorso sarà infatti necessario essere in possesso alternativamente:

  • dell’abilitazione all’insegnamento o, in alternativa,
  • di almeno 3 anni di servizio (svolti negli ultimi 5 anni) di cui almeno 1 specifico.

QUALE PERCORSO PER CHI HA I 24 CFU?
Coloro che entro il 31 ottobre 2022 hanno conseguito i 24 CFU hanno sostanzialmente due possibilità:

  • Partecipare al concorsi (banditi entro il 31 dicembre 2024) con i soli 24 CFU e poi, una volta superato il concorso, completare successivamente il percorso formativo. 
  • Completare prima il percorso formativo prima del concorso, conseguendo l’abilitazione e partecipare al concorso direttamente con l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso.

Le due possibilità non sono alternative ma possono essere percorse entrambe. Ad esempio, il docente interessato potrà partecipare sia ai concorsi sia ai percorsi abilitanti finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. 

PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
I docenti che hanno conseguito i 24 CFU per l’insegnamento sono ammessi al concorso senza il possesso dell’abilitazione purché questi ultimi siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU per abilitarsi a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.

Una volta conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

Il contenuto dei percorsi formativi da 36 CFU è definito DPCM (Allegato 5), pubblicato il 25 settembre 2023. Il DPCM prevede la seguente struttura:

  • 3 CFU/CFA in discipline di area pedagogica;
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
  • 3 CFU/CFA in discipline di area linguistico-digitale;
  • 2 CFU/CFA in metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria.
  • 13 CFU/CFA in didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)
  • 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del Profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova  è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

La lezione simulata ha una durata massima di 45 minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

PERCORSI ABILITANTI
Coloro che sono già in possesso dei 24 CFU per l’insegnamento conseguiti entro il 31 ottobre 2022, possono anche iscriversi ai percorsi abilitanti. 

L’art. 2 Bis comma 4 del D.lgs 59/2017 prevede che:

fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, Ê comunque riconosciuta la validitÀ dei 24 CFU/CFA giÀ conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

La disposizione è confermata dall’art. 8 del DPCM. Questo significa che i 24 CFU/CFA sono riconosciuti ai fini dei percorsi di formazione iniziale, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.

I docenti in possesso dei 24 CFU, completeranno il percorso di formazione iniziale con ulteriori 36 CFU secondo quanto indicato dall’allegato 5 al DPCM.

Il DPCM (disponibile qui) prevede attualmente:

  • 3 CFU/CFA in discipline di area pedagogica;
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
  • 3 CFU/CFA in discipline di area linguistico-digitale;
  • 2 CFU/CFA in metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria.
  • 13 CFU/CFA in didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)
  • 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

I 24 CFU VERRANNO RICONOSCIUTI INTEGRALMENTE?
Sulla questione del riconoscimento dei 24 CFU il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha emanato una FAQ, inviata alle università che di seguito si riporta. Secondo la FAQ del MUR, per i percorsi attivati nell’a.a. 2023/2024, le Università dovrebbero riconoscere al massimo 12 CFU (dei 24 CFU).

Passato il periodo transitorio (cioè dopo il 31 dicembre 2024, quindi con i nuovi percorsi attivati dall’anno accademico 2024/2025), il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe diventare invece integrale.

Infatti, a partire dal 2025, quando i 24 CFU non saranno più sufficienti per partecipare al concorso, un laureato in possesso dei 24 CFU potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?

Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023)

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA.

Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.

Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio.
Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.

La FAQ in questione a nostro avviso non trova alcun fondamento normativo né nel D.lgs 59/2017 né nel DPCM 4 agosto 2023, in quanto da nessuna parte è previsto un diverso trattamento dei 24 CFU prima e dopo la fase transitoria. 

Visionando i bandi delle varie università registriamo come dinnanzi a tale situazione si stia procedendo in ordine sparso:

  • Alcune università stanno procedendo al pieno riconoscimento dei 24 CFU già per i percorsi attivati con anno accademico 2023/2024.
  • Altre università invece stanno procedendo al riconoscimento di soli 12 CFU.

Una situazione che andrebbe invece uniformata.

VEDI LA FAQ

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