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Percorsi abilitanti: ecco i posti per ateneo, riserva di posti del 45% per triennalisti e straordinario BIS

É stato pubblicato sul sito del MUR il decreto n. 621 del 22 Aprile 2024 relativo all’attivazione dei percorsi abilitanti e il connesso decreto n. 620 che disciplina la riserva di posti.

In questo articolo focalizziamo l’attenzione sui posti autorizzati rinviando a questo articolo per il resto.  

POSTI AUTORIZZATI
I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Complessivamente sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi.

Il fabbisogno fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, è stato rapportato all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche. L’autorizzazione finale è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margine di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.

Più in particolare, l’allegato A precisa che i posti sono autorizzati secondo i seguenti meccanismi:

  1. Alle Istituzioni che hanno presentato un’offerta formativa relativamente alle classi per le quali è stato presentato un determinato fabbisogno (su base regionale), è stato autorizzato un numero di posti pari al fabbisogno con una maggiorazione del 20% dello stesso. Qualora da tale calcolo sia risultato un numero di posti inferiore a 10, sono stati comunque autorizzati 10 posti per agevolare la formazione delle classi, salvo che un’istituzione non abbia presentato un’offerta minore.
    Distribuzione: per i Centri formati da più Università o Istituti Afam presenti nella stessa Regione, i posti totali sono assegnati solo all’Istituzione Capofila del Centro, la quale ripartirà gli stessi tra le Istituzioni aggregate che attiveranno i percorsi.
  2. Alle Istituzioni che hanno presentato un’offerta formativa relativamente alle classi per le quali non è stato presentato un determinato fabbisogno (su base regionale), sono stati autorizzati 10 posti per ciascun Centro.
    Distribuzione posti: nell’ipotesi appena menzionata, sono autorizzati 10 posti per ciascuna istituzione del Centro che ha attivato il percorso. Se l’offerta formativa presentata è minore è autorizzato il numero di posti corrispondente

VEDI I POSTI AUTORIZZATI

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

RISERVA DI POSTI DEL 45%
Per l’anno accademico 2023/2024 è prevista una riserva di posti a favore di:

  • Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti
  • Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (concorso straordinario BIS).

Per l’a.a. 2023/2024 la quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%. 

Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.

VEDI ALLEGATO A (CRITERI DI SELEZIONE CANDIDATI RISERVATARI)

GRADUATORIE DI MERITO
In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.

Precisiamo che, ai fini dell’ammissione ai percorsi abilitanti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MUR) ha definito due distinte tabelle titoli:

  • Una, costituita dall’Allegato A, al Decreto Ministeriale 620 che si applica qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati.
  • L’altra, individuata dall’Allegato B al Decreto Ministeriale 621, che trova applicazione per i posti non riservati.
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