Della questione del riconoscimento dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 nell’ambito dei percorsi abilitanti, avevamo scritto un articolo proprio questa mattina.
Apprendiamo adesso che le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams hanno scritto al Ministero dell’università e Ricerca e al Ministero dell’Istruzione per chiedere un chiarimento in merito al pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro ottobre 2022 nell’ambito dei percorsi di formazione in ingresso da 60 CFU/CFA normati dall’Allegato 1 al DPCM del 4 agosto 2023.
Ciò in quanto, a seguito delle indicazioni contenute nelle FAQ del MUR del 29 maggio 2024, diversi Atenei stanno esprimendo l’orientamento a riconoscere un massimo di 12 CFU/CFA nell’ambito dei percorsi formativi da 60 CFU/CFA.
Tuttavia, il DPCM del 4 agosto 2023, all’art. 8 primo periodo afferma che “ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto […].
L’art. 7 comma 2, che viene richiamato, fa riferimento ai percorsi da 60 CFU/CFA la cui composizione è individuata dall’allegato 1 al DPCM.
Pertanto, se nel testo del DPCM quando ci si riferisce al riconoscimento dei 24 CFU/CFA si richiamano sia l’Allegato 1 che l’Allegato 5, sembra effettivamente corretta la previsione di un pieno riconoscimento dei 24 CFU/CFA acquisiti entro ottobre 2022 anche in relazione ai corsi da 60 crediti che si possono conseguire prima del concorso.
I sindacati chiedono quindi un rapido chiarimento nel merito di questa tematica, onde evitare penalizzazioni per i docenti coinvolti.
Di seguito il testo della richiesta.