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Percorsi abilitanti e iscrizione contemporanea con altro corso Master/CLIL/TFA: sarà possibile? [Chiarimenti]

Posso frequentare contemporaneamente due corsi universitari che rilasciano CFU (crediti formativi universitari)? È possibile frequentare un MASTER (o un Corso di perfezionamento) e i percorsi abilitanti in via di attivazione?

L’art. 142 del T.U. n. 1592/1933 prevede che:

È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, ad eccezione delle scuole speciali o di perfezionamento di cui all’art. 39 lettera c)”.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 12 APRILE 2022 N. 33
La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

Attenzione: La legge consente attualmente la doppia iscrizione contemporanea a due corsi universitari ma in nessun caso sono consentite più di due iscrizioni contemporanee.

In particolare art. 1 comma 1 prevede che:

Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

L’art. 1 comma 2 precisa che:

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classené allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

I PERCORSI ABILITANTI
La Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 e i relativi decreti attuativi non disciplinano espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza dei “percorsi abilitanti” (visto che in quel momento non erano nemmeno previsti) e di altro corso. La stessa legge non contempla nemmeno l’ipotesi della contemporanea iscrizione fra “percorso di specializzazione per il sostegno” (c.d. TFA sostegno) e master. 

Tuttavia, come chiarito dal MUR con apposita FAQ, la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

L’art. 3 del DM 930/9022 sopra richiamato precisa che: 

Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma a condizione che uno dei due corsi non presenti frequenza obbligatoria. Non si considerano a frequenza obbligatoria i corsi che prevedono frequenza obbligatoria per le sole attività di tirocinio e laboratorio.

Poiché i corsi abilitanti prevedono in ogni caso un obbligo di frequenza, sarò consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022).

COMPATIBILITÀ CON IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
Un problema specifico è quello della frequenza contemporanea dei percorsi abilitanti e del corso di specializzazione per le attività di sostegno, dato che entrambi prevedono obbligo di frequenza e un carico di attività che sarà comunque difficile coniugare.

In tal senso la Gilda fa sapere che, durante l’incontro svoltosi il 29 novembre con i rappresentanti dei due ministeri coinvolti, è stato chiesto di risolvere la questione e in tal senso si rimane in attesa di indicazioni da parte del MUR che ha accolto le perplessità manifestate.

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