In questi mesi molti docenti stanno frequentando i percorsi abilitanti (a seconda dei casi da 30, 36 o 60 CFU).
Esistono infatti diverse tipologie di percorsi abilitanti che si differenziano a seconda della durata, dei requisiti di accesso e del relativo contenuto.
In particolare possiamo distinguere:
- Percorsi abilitanti da 60 CFU, per coloro che non rientrano in nessuna delle fattispecie sotto elencate. Sono sostanzialmente i percorsi che si rivolgono a coloro che non hanno i 24 CFU né le 3 annualità di servizio.
- Percorsi abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
- Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- Percorsi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
- Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione:
- Percorso post-concorso da 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica.
- Percorso post-concorso da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU/CFA
- Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
IL VOTO DI ABILITAZIONE
L’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso viene conseguita con il superamento della prova finale. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un;
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella prova scritta
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella lezione simulata.
Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha emanato una FAQ con la quale è stato chiarito che il punteggio finale deve essere espresso in decimi calcolato sulla media aritmetica dei punteggi delle due prove.
INSERIMENTO NELLE GPS I FASCIA E VOTO DI ABILITAZIONE
L’abilitazione costituisce titolo che consente l’inserimento nella prima fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. Trattandosi di titolo di accesso, il punteggio attribuito nelle GPS I fascia, dipende anche dal voto di abilitazione.
In particolare, vengono attribuiti fino a 12 punti in funzione del voto.
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12
IL BONUS DI 24 PUNTI
Le tabelle titoli delle GPS prevedono:
per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti
Pertanto, oltre al punteggio previsto in funzione del voto di abilitazione, è prevista l’attribuzione di ulteriori 24 punti fissi che non dipendono dal voto. Le tabelle titoli non prevedono in tal senso nessuna differenza fra i vari percorsi.
Infatti, mentre nella bozza della tabella titoli si prevedeva una differenziazione del punteggio in funzione del tipo di percorso (60, 36 o 30), la versione definitiva non prevede una differenza di punteggio. I 24 punti (+ 12 in funzione del voto) spettano per la frequenza di qualsiasi tipologia di percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 indipendentemente dal tipo di percorso (30, 36 o 60 CFU).
Attenzione: si badi che tale punteggio aggiuntivo (24 punti) non è invece previsto dalle tabelle titoli delle classi di concorso ITP, tabella A\5.
ABILITAZIONE E VALUTAZIONE NELLE GPS SOSTEGNO
L’abilitazione conseguita sulla materia costituisce titolo valutabile anche nella I fascia GPS sostegno. Infatti, la voce B.1 della tabella A\7 (I fascia GPS), prevede che, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.
In altri termini, il conseguimento dell’abilitazione su “materia”, costituisce titolo valutabile anche nella I fascia sostegno.
Quanti punti?
Le attuali tabelle titoli prevedono l’attribuzione di un massimo di 12 punti in funzione del voto. In aggiunta a tale punteggio, a seconda del titolo di abilitazione posseduto, può essere attribuito un punteggio ulteriore.
La tabella titoli allegata alla nuova Ordinanza Ministeriale prevede che per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti (si badi che tale punteggio non è invece previsto dalle tabelle titoli delle classi di concorso ITP, tabella A\5).
In particolare vengono attribuiti:
- 24 Punti fissi (questi punti non si applicano nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita in una classe di concorso ITP).
- Un massimo di 12 punti in funzione del voto di abilitazione (per tutti compresi gli abilitati in classi di concorso ITP).
ALLEGATO A\3 TABELLA TITOLI I FASCIA SECONDARIA
ALLEGATO A\5 TABELLA TITOLI I FASCIA ITP


