Il Decreto Legge 36/2022 così come modificato dalla legge 79/2022 ha previsto l’attivazione di specifici percorsi di formazione volti al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Il DL 75 del 22 giugno 2023, convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata il 16 agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale, è intervenuto sulla materia.
Il percorso universitario e accademico di formazione è organizzato ed impartito, per le relative classi di concorso. Questo significa che, a differenza dei percorsi per i 24 CFU che avevano carattere trasversale, questi percorsi saranno, almeno in parte, specifici.
In particolare, accanto a discipline trasversali per le varie classi di concorso, saranno previsti insegnamenti specifici per la relativa disciplina nonché un tirocinio diretto da svolgersi per la relativa classe di concorso.
Saranno attivati cinque diverse tipologie di percorsi:
- Percorsi abilitanti da 60 CFU, che andranno a regime dal 2025, poiché da quell’anno l’abilitazione sarà requisito di accesso ai concorsi.
- Percorsi abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
- Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- Percorsi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
- Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione:
- Percorso post-concorso da 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica.
- Percorso post-concorso da 30 CFU/CFA per chi partecpa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU/CFA
- Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
Sottolineamo che i vari percorsi, non solo divergono per contenuto e struttura (ad esempio il contenuto dei percorsi da 30 CFU post-concorso è diverso nel caso di chi ha partecipato al concorso con almeno 30 CFU e per coloro che invece accedono con i 3 anni di servizio), ma saranno diversificati per ciascuna classe di concorso. Ciò evidentemente richiederà tempo affinché i percorsi siano attivati e organizzati dalle università.
Per quanto riguarda il contenuto e la struttura dei percorsi di abilitazione (da 60 CFU) nonché dei percorsi abbreviati per le varie casistiche, è in corso di emanazione il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), già firmato, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si attende a giorni.
IL PERCORSO DA 60 CFU
Si tratta del percorso completo che deve essere intrapreso per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, nel caso in cui non si rientri nelle casistiche che permettono di fare i “percorsi abbreviati”.
Il DPCM (in via di pubblicazione) prevede la seguente ripartizione:
- 10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
- 15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.
- 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto
- 3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale)
- 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale
- 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche
- 18 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.
TIROCINIO
Il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.
Il tirocinio si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, accreditati. L’USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere coloro che abbiano un titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.
Per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) fino al 31 dicembre 2024 è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria (dal 1° gennaio 2025, al termine della fase transitoria, sarà invece necessario il possesso di una laurea triennale coerente).
LAUREANDI
Possono, altresì, accedere all’offerta formativa coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di accesso. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di 180 CFU.
PERCENTUALE DI PRESENZA/ASSENZA
Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 60 per cento.
MODALITÀ DI EROGAZIONE (ONLINE\PRESENZA)
I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.
Tuttavia il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale.
PROVA FINALE
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del Profilo di cui all’allegato A.
La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale ed è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata ha una durata massima di quarantacinque minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle Università o docenti delle Istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un componente designato dall‘USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor.
La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti
- 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.
- I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A.
COSTI
I costi del percorso si dovrebbero aggirare tra i 2.000 e 2.500 euro. La bozza del DPCM in fase di pubblicazione prevede:
- Un costo massimo pari a euro 2.500 per i percorsi da 60 CFU/CFA.
- Un costo massimo pari a euro 2.000 per i percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU/CFA o per coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali\a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso.
PERCORSO PER CHI INTENDE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILITAZIONE
I docenti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:
- 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
Il Decreto Legge PA-2 è intervenuto sul punto stabiliendo che i 30 CFU nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU.
PERCORSI DA 30 CFU PER I DOCENTI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO O CHE HANNO SUPERATO IL CONCORSO STRAORDINARIO BIS
I docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis” potranno conseguire l’abilitazione con corsi da 30 CFU/CFA.
PERCORSI FORMATIVI DA 30 CFU\CFA PRECONCORSO E POSTCONCORSO
Fino al 31 dicembre 2024, è possibile accedere ai concorsi anche conseguendo 30 CFU\CFA del percorso formativo, fermo restando che i vincitori del concorso, dopo il superamento dello stesso, avendo acquisito solamente 30 crediti formativi universitari e accademici, dovranno inetegrare la formazione iniziale con ulteriori 30 CFU\CFA e dovranno superare la prova finale necessaria all’abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato.
Con il DPCM (in fase di pubblicazione) sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso.
Il DPCM (in via di pubblicazione) definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU necessari per partecipare al concorso nel seguente modo:
- 6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.
- 5 CFU/CFA di Tirocinio diretto.
- 3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone con BES.
- 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.
- 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche.
- 9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Il DPCM (in via di pubblicazione) definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso:
- 4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
- 15 CFU/CFA di Tirocinio indiretto
- 9 CFU/CFA in Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
- 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica
PERCORSO POST CONCORSO PER I PRECARI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO
Per coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e che siano vincitori del concorso, l’integrazione della formazione iniziale e superamento della prova finale necessari all’abilitazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato durante il quale dovranno essere conseguiti 30 CFU/CFA.
Il DPCM (in via di pubblicazione) definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU che andranno a completare il percorso di formazione dopo il superamento del concorso:
- 4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.
- 3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.
- 3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale.
- 3 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.
- 6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.
- 9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.
Per partecipare al concorso almeno un’annualità di servizio deve essere specifica cioè svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso.
PERCORSO POST CONCORSO DA 36 CFU PER I DOCENTI CON I 24 CFU
I docenti che hanno conseguito i 24 CFU per l’insegnamento sono ammessi al concorso senza il possesso dell’abilitazione purché questi ultimi siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipuleranno un contratto a tempo determinato e dovranno integrare la formazione iniziale con 36 CFU per abilitarsi a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.
La bozza del DPCM (in fase di pubblicazione) prevede attualmente:
- 3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica;
- 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
- 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
- 3 CFU/CFA in Discipline di area linguistico-digitale;
- 15 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
- 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.