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Percorsi abilitanti: accesso a numero chiuso o aperto? Quando le università potranno stabilire un accesso selettivo

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre (Serie 224 del 25-09-2023), il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che disciplina i percorsi abilitanti di cui alla riforma del reclutamento prevista dal PNRR.

In data 29 settembre, l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha pubblicato le Linee guide per la valutazione dei requisiti dei percorsi, adottate con la delibera n. 231 del 26 settembre 2023.

In questo modo è iniziata la procedura di accreditamento dei centri multidisciplinari individuati dalle università e dalle istituzioni AFAM e per l’attivazione dei corsi.

Una domanda che ci viene spesso posta è quella relativa al fatto che tali percorsi saranno o meno a numero chiuso. Vediamo cosa prevede il DPCM.

CALCOLO DEL LIVELLO SOSTENIBILE DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI
Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.

Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:

  1. dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
  2. del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
  3. dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
  4. delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) .

Il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato. Tuttavia, quest’anno, in considerazione della necessità di concludere i corsi entro il 31 maggio, è previsto che entro 10 giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.

Con il decreto che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM. Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell’università e della ricerca, indicano, in un’apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno, nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.

Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto o del Ministro dell’università e della ricerca.

L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

SELEZIONE IN INGRESSO?
Come anticipato, il DPCM indica la necessità di stabilire un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione. Occorre cioè individuare un “livello sostenibile” che tenga conto:

  • del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM 
  • fabbisogno di docenti abilitati per i tre anni scolastici successivi

É evidente che questo “livello sostenibile” dovrà essere individuato per ciascuna classe di concorso (in quanto vi sono classi di concorso dove è più forte la carenza di docenti abilitati e altre in cui vi è già adesso un esubero di docenti abilitati).

Se, quindi, rispetto al numero programmato di insegnanti da abilitare per una determinata classe di concorso c’è soprannumero di richieste, sarà indispensabile stabilire un accesso selettivo o comunque contingentato.

Il DPCM prevede infatti che le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate con successivo decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

PERCORSO PER CHI INTENDE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILITAZIONE
I docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:

  • 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.Tali CFU possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU.

I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste:

  • in una prova scritta
  • in una lezione simulata

che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

In questo caso, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Tali percorsi, che ribadiamo si svolgeranno interamente online e senza tirocinio, sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

Potranno quindi accedere tutti in quanto si tratta di percorsi in soprannumero e quindi esclusi dal calcolo del fabbisogno.

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