In queste settimane le università hanno pubblicato (e in alcuni casi devono ancora pubblicare) i bandi dei percorsi abilitanti da 60 CFU e 30 CFU per i triennalisti.
Com’è noto si tratta di percorsi a numero chiuso sulla base dei posti che il MUR (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca) ha autorizzato per ciascuna classe di concorso e per ciascuna università. Si veda al riguardo l’allegato A al Decreto 621 del 22 Aprile 2024.
Si tratta complessivamente di 51.753 posti disponibili per le varie università e classi di concorso.
RISERVA DI POSTI DEL 45%
Per l’anno accademico 2023/2024 è prevista una riserva di posti a favore di:
- Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti
- Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (concorso straordinario BIS).
Per l’a.a. 2023/2024 la quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%.
Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
COSA SUCCEDE SE LE DOMANDE SUPERANO I POSTI MESSI A BANDO?
Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati dal Ministero.
In particolare, in questi casi saranno predisposte delle graduatorie di merito e i candidati saranno ammessi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Precisiamo che, ai fini dell’ammissione ai percorsi abilitanti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MUR) ha definito due distinte tabelle titoli:
- Una, costituita dall’Allegato A, al Decreto Ministeriale 620 che si applica qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva (triennalisti e partecipanti straordinario BIS) eccedano i posti riservati, quindi per i percorsi da 30 CFU.
- L’altra, individuata dall’Allegato B al Decreto Ministeriale 621, che trova applicazione per i posti non riservati, quindi per i percorsi da 60 CFU.
TITOLI VALUTABILI
L’allegato A al Decreto Ministeriale 620 che si applica qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva (triennalisti e partecipanti straordinario BIS) eccedano i posti riservati prevede come titoli valutabili:
- Punti 1 per il titolo di accesso per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode (Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50)
- Laurea triennale, diploma accademico di primo livello e secondo livello, magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
- Master universitari e accademici di secondo livello
- Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
- Dottorato di ricerca
- Certificazioni linguistiche li livello C1 e C2
- Titoli di servizio, 3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica 6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.
- Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall’anno accademico 2024/2025)
Con riferimento a quest’ultimo punto, come specificato dalla tabella, questo troverà applicazione solo a partire dall’anno accademico 2024/2025. Infatti, la tabella prevede l’attribuzione di punti 2 per coloro che, negli anni accademici precedenti (ad esempio 2023/2024), siano stati inseriti in graduatoria ma non siano rientrati nella riserva di posti.
In sostanza, il mero inserimento nella graduatoria, qualora non si rientri nella riserva di posti, darà diritto ad avere, nelle successive selezioni per i percorsi abilitati degli anni accademici successivi, un punteggio pari a 2 punti.