Il decreto MUR n. 621 del 22 Aprile 2024 ha autorizzato l’attivazione dei percorsi abilitanti per l’anno accademico 2023/2024.
PERCORSI DA ATTIVARE E TEMPISTICHE
La nota n. 9171 del 14 Maggio 2024 ha fornito chiarimenti sulle tempistiche dei percorsi da attivare nell’anno accademico 2023/2024.
In particolare:
- Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.). Si tratta in sostanza del percorso “completo” che può essere intrapreso da chi non ha né i 24 CFU né le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni.
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (percorso da 30 CFU riservato ai docenti con tre anni di servizio e ai partecipanti allo straordinario BIS).
- Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 18 bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 3 del D.P.C.M.), necessari quale requisito ai fini della partecipazione al concorso.
Il termine di conclusione del percorso è previsto per novembre/dicembre 2024.
Si fa presente che il rispetto della tempistica è strettamente correlato alla partecipazione alla seconda procedura concorsuale PNRR per il personale docente, che il MIM prevede di bandire nel mese di novembre/dicembre 2024.
N.B: accedendo al percorso abilitante da 60 CFU è possibile dichiarare il possesso della certificazione dei 24 CFU (con crediti acquisiti entro il 31 ottobre 2022) che saranno riconosciuti.
POSTI AUTORIZZATI
Ricordiamo che i percorsi abilitanti sono dei corsi a numero chiuso e che i posti autorizzati sono già indicati nell’allegato A al suddetto decreto. Complessivamente sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi ripartiti fra le varie classi di concorso ed università.
Il fabbisogno fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, è stato rapportato all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche. L’autorizzazione finale è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margine di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.
MODALITÀ DI AMMISSIONE
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
RISERVA DI POSTI DEL 45%
Per l’anno accademico 2023/2024 è prevista una riserva di posti a favore di:
- Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti
- Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (concorso straordinario BIS).
Per l’a.a. 2023/2024 la quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%.
Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.
RISERVA PER I TITOLARI DI CONTRATTO IEFP
Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
RICONOSCIMENTI CREDITI PREGRESSI
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti
- 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
- I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
Secondo le Linee Guida si possono riconoscere:
- Al massimo 12 CFU per l’area di scienze dell’educazione e didattiche disciplinari
- al massimo 5 CFU per il tirocinio
- eventuali CFU per il dottorato
COSTI
Il DPCM 4 agosto 2023 stabilisce un costo massimo pari a:
- 2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
- 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
- 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.
- I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.
Il decreto di attivazione precisa ulteriormente che il costo massimo complessivo per chi partecipa ai percorsi di formazione da 30 CFU pre-concorso (lettera C) e completa gli ulteriori 30 CFU post-concorso, non può superare nel complesso l’importo di euro 2.500.
MODALITÀ DI EROGAZIONE (ONLINE\PRESENZA)
I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale.
Tuttavia il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale.
Va ricordato che solo i percorsi abilitanti da 30 CFU per chi è già in possesso di un’altra abilitazione o della specializzazione sul sostegno, possono essere erogati in modalità interamente telematica sincrona.
Decreto Ministeriale n. 620 del 22-04-2024.pdf (Riserva di posti)
Allegato A al decreto 620.pdf (Criteri di selezione)