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Percorsi Abilitanti 30 CFU Triennalisti: quali sono i titoli valutabili per la selezione [Chiarimenti]

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 138 del 26 gennaio 2026, che autorizza i posti e disciplina le modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione da 30 CFU – Allegato 2, riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio.

I posti autorizzati per ciascuna università, regione e classe di concorso sono indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio i criteri di selezione applicabili ai percorsi da 30 CFU All. 2, chiarendo quali titoli sono valutabili, i relativi punteggi e le differenze sostanziali rispetto ai percorsi da 60 CFU.


Contingente complessivo e riserva del 45%

Occorre innanzitutto ricordare che il contingente di posti autorizzato dal Ministero per ciascuna università, classe di concorso e regione è unico e complessivo, e comprende:

  • i percorsi da 60 CFU (Allegato 1)
  • i percorsi da 30 CFU (Allegato 2) riservati ai docenti con tre anni di servizio

Su tale contingente complessivo opera la riserva del 45% a favore dei docenti triennalisti, che accedono al percorso da 30 CFU All. 2, mentre il restante 55% è destinato ai candidati ammessi al percorso da 60 CFU All. 1.


Come funziona la selezione per i 30 CFU – Allegato 2

Qualora il numero delle domande superi i posti disponibili per la specifica università, regione e classe di concorso, l’ateneo predispone una graduatoria di merito.

La selezione avviene esclusivamente per titoli:

  • ❌ nessuna prova scritta
  • ❌ nessun test preselettivo
  • ❌ nessun colloquio orale

La graduatoria è formata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati, secondo i criteri stabiliti dall’Allegato A al DM 137/2026.


Titolo di accesso e voto

Il primo elemento valutato è la votazione del titolo di accesso alla classe di concorso:

  • laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale)
  • diploma accademico
  • diploma di scuola secondaria superiore (per ITP)

Punteggio

  • 1 punto per ogni voto superiore a 95/100
  • +2 punti in caso di lode

📌 Le votazioni non espresse in centesimi sono ricondotte a 100.
📌 Le frazioni sono arrotondate per eccesso solo se ≥ 0,50.


Ulteriori titoli di studio (seconde lauree)

Sono valutabili solo titoli diversi da quello utilizzato come titolo di accesso.

Punteggio massimo complessivo: 5 punti

  • Laurea triennale o diploma accademico di I livello
    → 2 punti per ciascun titolo
  • Laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello
    → 3 punti per ciascun titolo

👉 In altri termini, contano esclusivamente le “seconde lauree”, purché aggiuntive rispetto al titolo di accesso o a quello che è stato utilizzato per conseguire il titolo di accesso. La triennale o la magistrale vengono cioè valutate solo se sono “ulteriori” rispetto alla prima laurea magistrale o alla prima laurea triennale. 


Master, dottorati e alta formazione

  • Master universitari o accademici di II livello
    → 1 punto ciascuno – max 2 punti
    (non sono valutabili i Master di I livello)
  • Dottorato di ricerca
    → 3 punti ciascuno – max 6 punti
  • Diplomi di specializzazione o perfezionamento conseguiti esclusivamente presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
    → 2 punti ciascuno – max 4 punti

Certificazioni linguistiche

Sono valutabili solo certificazioni di livello almeno C1, rilasciate da enti riconosciuti dal MIM.

Punteggio

  • C1 → 0,5 punti
  • C2 → 1 punto

📌 Massimo 2 punti complessivi
📌 Una sola certificazione per ciascuna lingua straniera


Servizio di insegnamento (elemento centrale dei 30 CFU)

Nei percorsi da 30 CFU All. 2, il servizio di insegnamento ha un peso decisamente maggiore rispetto ai percorsi da 60 CFU, in quanto rappresenta il requisito qualificante della procedura riservata.

Punteggio

  • 6 punti per ogni anno di servizio nella classe di concorso specifica
  • 3 punti per ogni anno di servizio nella classe di concorso non specifica

Sono riconosciuti:

  • servizi nelle scuole statali e paritarie
  • servizi nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • servizi svolti nelle modalità previste da norme speciali (DL 134/2009, DL 104/2013)

📌 Non è previsto un tetto massimo di punteggio per il servizio, diversamente da quanto accade nei percorsi da 60 CFU, proprio per valorizzare l’esperienza didattica dei triennalisti.


Inserimento in graduatoria per candidati non riservisti

Il DM 137 prevede inoltre che, a decorrere dall’a.a. 2024/2025, i candidati non rientranti nella riserva che partecipano alla procedura possano ottenere 2 punti aggiuntivi per l’inserimento in graduatoria nell’anno accademico successivo. Per un approfondimento si veda qui.


Criterio di precedenza in caso di parità

In caso di parità di punteggio, il decreto stabilisce un criterio univoco:

👉 prevale il candidato più giovane di età


Riferimenti normativi

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