Si stanno concludendo in questi giorni le prime edizioni dei percorsi abilitanti da 30 CFU riservati ai docenti già abilitati o specializzati sul sostegno che intendono conseguire un’altra abilitazione.
Il DPCM 4 agosto 2023, art. 13 ha infatti previsto che:
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
LA PROVA FINALE
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.
- La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione
- La lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
LA VOTAZIONE
La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un;
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella prova scritta
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella lezione simulata.
Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.
Nelle scorse settimane abbiamo registrato molta incertezza sulle modalità di calcolo del voto finale di abilitazione. Alcune università avevano prospettato l’indicazione di una mera idoneità.
Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha emanato a tal proposito una FAQ inviata direttamente alle Università, disponibile qui, con la quale si chiarisce che il punteggio finale dovrà essere espresso in decimi calcolato sulla media aritmetica dei punteggi delle due prove.
Il punteggio finale al termine delle prove per l’ottenimento dell’abilitazione dovrà essere espresso in ventesimi (posto che le due prove finali si intendono superate con punteggio minimo pari a 7/10 per ciascuna prova – art.9 del DPCM) o in decimi (media aritmetica delle due prove)?
Il punteggio finale dovrà essere espresso in decimi, calcolato sulla media aritmetica dei voti delle due prove. Resta fermo che la prova finale si intende superata esclusivamente se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta e a 7/10 nella prova simulata (art. 9, comma 6 del D.P.C.M. 4 agosto 2023).
Lo stesso discorso si applica anche agli altri percorsi abilitanti.