Si è svolta oggi l’informativa tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali relativa al Decreto sulle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024 per il personale ATA. Durante l’incontro è stato illustrato il decreto e le relative tabelle del contingente.
POSTI AUTORIZZATI
Il Decreto prevede un’autorizzazione ad assumere solo nella misura corrispondente al turn over pari a 10.336 unità di personale (corrispondente alle cessazioni dal servizio sui vari profili professionali del personale ATA a partire dal 31 agosto 2024).
Nell’ambito delle assunzioni in ruolo sono conteggiate anche le progressioni verticali degli assistenti amministrativi facenti funzioni che il MEF ha autorizzato nella misura di 1192 unità complessive.
Pertanto le immissioni in ruolo ammontano:
- DSGA – 1192 posti autorizzati su 2.323 disponibilità
- AA (Assistenti Amministrativi) – 2.013 posti autorizzati su 5.835 disponibilità
- AT (Assistenti Tecnici) – 601 posti autorizzati su 3.279 disponibilità
- CS (Collaboratori Scolastici) – 6.516 posti autorizzati su 18.596 disponibilità
- CR (Collaboratori Scolastici Tecnici) – 6 posti autorizzati su 201 disponibilità
- GA (Guardarobieri) – 7 posti autorizzati su 127 disponibilità
- CO (Cuochi) – 1 posti autorizzati su 182 disponibilità
- IF (Infermieri) – 0 posti autorizzati su 38 disponibilità
DA DOVE SI ATTINGE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO
Per quanto riguarda il profilo di DSGA, tenendo conto che le graduatorie del concorso 2018 sono esaurite, il contingente di 1.192 unità, sarà coperto mediante la procedura valutava rivolta agli Assistenti amministrativi facenti funzione.
Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno scolastico 2024/2025 (c.d. graduatorie 24 mesi) aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.
APPLICAZIONE DELLE RISERVE
Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.