Sono in corso di svolgimento i percorsi abilitanti da 60 CFU e quelli da 30 CFU per i triennalisti o per i partecipanti allo straordinario BIS.
L’attivazione dei percorsi per l’anno accademico 2023/2024 è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024. Ci occupiamo in questo caso dei percorsi da 60 CFU e della partecipazione dei laureandi.
ACCESSO DEI LAUREANDI
Il D.lgs 59/2017 e il DPCM 4 agosto 2023, prevedono che, oltre a coloro che sono già in possesso di un titolo di studio idoneo, possono accedere altresì anche coloro che:
- Siano regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale, oppure a corso di diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);
- Siano regolarmente iscritti a un corso magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023), purché siano stati conseguiti almeno 180 CFU.
IL TITOLO DI LAUREA DEVE ESSERE POSSEDUTO PRIMA DELLA PROVA FINALE
Ai sensi dell’art. 2-ter, co. 1 del Dlgs 59/2017, i partecipanti in qualità di iscritti a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure a un corso di diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, potranno accedere alla prova finale del percorso di abilitazione solo in seguito all’effettivo conseguimento del titolo.
Ricordiamo che secondo la nota MUR del 14 maggio 2024, i percorsi abilitanti dovranno concludersi entro novembre\dicembre, tempistica strettamente correlata alla partecipazione alla seconda procedura concorsuale PNRR per il personale docente.
Ebbene, benché sia stata prevista la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti anche per i laureandi, il titolo di laurea dovrà essere posseduto prima della prenotazione dell’esame di abilitazione. Occorre peraltro sottolineare che la normativa consente la partecipazione ai percorsi abilitanti a tutti gli iscritti a un corso di laurea magistrale (anche se l’iscrizione riguarda il primo anno) o anche agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (in questo caso purché abbiano conseguito almeno 180 CFU).
Molti studenti si chiedono come si possano conseguire i restanti 120 cfu (cioè una laurea magistrale comprensiva di tesi) nell’arco di pochi mesi se i bandi dei percorsi abilitanti sono stati pubblicati a giugno 2024? Probabilmente la norma era stata inizialmente concepita ipotizzando tempi di svolgimento dei percorsi abilitanti molto più diluiti nel tempo.
Pertanto gli studenti della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico eventualmente iscritti ai Percorsi abilitante dovranno aver conseguito il titolo di laurea (peraltro, questione da non sottovalutare, il titolo dovrà essere anche comprensivo degli eventuali crediti aggiuntivi necessari per la coerenza con la classe di concorso, laddove richiesti) entro la scadenza della presentazione della domanda all’esame finale di abilitazione.
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI IL TITOLO DI LAUREA NON VENGA CONSEGUITO IN TEMPO?
Qualora il titolo di laurea non venga conseguito in tempo, non sarà possibile quindi sostenere la prova di abilitazione e conseguire la relativa abilitazione.
D’altra parte come potrebbe un docente abilitarsi senza il possesso del relativo titolo di laurea? Questo di fatto precluderà anche la possibilità di partecipare al 2° concorso PNRR (in mancanza sia del titolo di laurea che del titolo di abilitazione).
Ciò su cui occorre però soffermarsi e cosa succede al percorso abilitante in corso. Si avrà la decadenza della carriera oppure il percorso verrà semplicemente congelato fino al conseguimento della laurea?
Sul punto le FAQ Ministeriali non forniscono informazioni specifiche, limitandosi ad affermare che trovano applicazione le regole previste dai regolamenti universitari, che quindi variano da ateneo ad ateneo.
Il DPCM permette l’iscrizione degli studenti iscritti alle Lauree Magistrali, ma secondo l’art. 2-ter comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 requisito d’accesso alla prova finale è il conseguimento della Laurea Magistrale. Nel caso in cui il corsista del percorso di formazione 60 CFU non conseguisse la Laurea Magistrale e non potesse accedere alla prova finale, la sua carriera andrebbe fatta decadere?
Si applicano le regole previste nei regolamenti universitari.
Pertanto, saranno le singole università, sulla base dei loro specifici bandi e regolamenti universitari a dover gestire tali situazioni che potranno verificarsi nei prossimi mesi.
Decreto Ministeriale n. 620 del 22-04-2024.pdf (Riserva di posti)
Allegato A al decreto 620.pdf (Criteri di selezione)
VEDI LE FAQ MUR