In questi mesi molti docenti hanno frequentato o stanno frequentando i percorsi abilitanti (a seconda dei casi da 30, 36 o 60 CFU).
Esistono infatti diverse tipologie di percorsi abilitanti che si differenziano a seconda della durata, dei requisiti di accesso e del relativo contenuto.
In particolare possiamo distinguere:
- Percorsi abilitanti da 60 CFU, per coloro che non rientrano in nessuna delle fattispecie sotto elencate. Sono sostanzialmente i percorsi che si rivolgono a coloro che non hanno i 24 CFU né le 3 annualità di servizio.
- Percorsi abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
- Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- Percorsi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
- Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione:
- Percorso post-concorso da 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica.
- Percorso post-concorso da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU/CFA
- Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
IL VOTO DI ABILITAZIONE
L’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso viene conseguita con il superamento della prova finale. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un;
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella prova scritta
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella lezione simulata.
Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha emanato una FAQ con la quale è stato chiarito che il punteggio finale deve essere espresso in decimi calcolato sulla media aritmetica dei punteggi delle due prove.
INSERIMENTO NELLE GPS I FASCIA E VOTO DI ABILITAZIONE
L’abilitazione costituisce titolo che consente l’inserimento nella prima fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. Trattandosi di titolo di accesso, il punteggio attribuito nelle GPS I fascia, dipende anche dal voto di abilitazione.
In particolare, vengono attribuiti fino a 12 punti in funzione del voto.
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12
IL BONUS DI 24 PUNTI
Le tabelle titoli delle GPS prevedono:
per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti
Pertanto, oltre al punteggio previsto in funzione del voto di abilitazione, è prevista l’attribuzione di ulteriori 24 punti fissi che non dipendono dal voto. Le tabelle titoli non prevedono in tal senso nessuna differenza fra i vari percorsi.
Attenzione: si badi che tale punteggio aggiuntivo (24 punti) non è invece previsto dalle tabelle titoli delle classi di concorso ITP, tabella A\5. Per i docenti ITP infatti la tabella A\5 prevede esclusivamente l’attribuzione di un massimo di 12 punti in funzione del voto di abilitazione.
ABILITAZIONE E VALUTAZIONE NELLE GPS SOSTEGNO
L’abilitazione conseguita sulla materia costituisce titolo valutabile anche nella I fascia GPS sostegno. Infatti, la voce B.1 della tabella A\7 (I fascia GPS), prevede che, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.
In altri termini, il conseguimento dell’abilitazione su “materia”, costituisce titolo valutabile anche nella I fascia delle GPS sostegno.
A tal fine si valuta esclusivamente l’abilitazione conseguita sul medesimo grado. Inoltre, come specificato chiaramente dalle tabelle titoli:
Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento
Questo significa che si valuta una abilitazione per ciascun grado. Una seconda abilitazione conseguita nel medesimo grado non verrebbe in ogni caso valutata.
Esempio 1: docente inserito nelle GPS di ADSS (II grado) che consegue due abilitazioni su A11 e su A12 potrà contare su 24 punti (fissi) + al massimo altri 12 in funzione del voto (ciò si valuta una sola abilitazione per specifico grado).
Esempio 2: docente inserito nelle GPS sia per ADMM che per ADSS e che consegue l’abilitazione su A12. Bisogna ricordare che A12 e A22 sono ormai classi di concorso accorpate, benché i percorsi abilitanti si svolgano ancora separatamente. In questo caso il docente che consegue l’abilitazione su A12, di fatto la consegue anche su A22 (e viceversa). Per quanto concerne il sostegno, potrà far valere il relativo punteggio (24 punti + 12 in funzione del voto) sia su ADMM che su ADSS (l’abilitazione su A12 sarà valutata su ADMM mentre quella su A22 sarà valutata su ADSS).
É importante sottolineare quindi che si valuta una sola abilitazione per grado. Ciò in quanto, se così non fosse, diventerebbe una corsa al conseguimento di più abilitazioni possibili, con evidenti disparità fra docenti che possono accedere a una sola classe di concorso e docenti che invece, grazie al loro titolo di accesso, possono accedere a tante classi di concorso.
CLASSI DI CONCORSO ITP
Come abbiamo anticipato, quanto detto non vale per le classi di concorso ITP. Infatti, la tabella A\5, nel caso delle classi di concorso “B” prevede esclusivamente l’attribuzione di un massimo di 12 punti in funzione del voto. Ciò vale anche con riferimento alle GPS di sostegno.
Non è previsto invece il punteggio aggiuntivo previsto per gli altri insegnanti della scuola secondaria (es: 24 punti per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario e per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi da 30 CFU).
Pertanto il massimo punteggio ottenibile tramite il conseguimento dell’abilitazione è di 12 punti (in funzione del voto).
ALLEGATO A\3 TABELLA TITOLI I FASCIA SECONDARIA
ALLEGATO A\5 TABELLA TITOLI I FASCIA ITP