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sabato, Gennaio 25, 2025
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata (Quota 102): chiarimenti dell’INPS [Circolare]

L’INPS con apposita circolare n.38 dell’8 marzo 2022, ha chiarito come si intende raggiunto il diritto alla pensione anticipata anche per i dipendenti scuola nati/e fino al 31/12/1959.

L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato la disciplina della c.d. “Quota 100” prevedendo in sostituzione “Quota 102” e stabilendo che:

i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.

Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019.

Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico.

VEDI CIRCOLARE INPS

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