Una delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2023 è quella della pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103“), misura prevista in via sperimentale per il 2023.
Potrà presentare domanda di pensione anticipata attraverso il portale Istanze On Line dall’1 di febbraio 2023 tutto il personale del comparto scuola che presenta i seguenti requisiti:
- Aver compiuto – entro il 31 dicembre 2023 – 62 anni di età e una anzianità contributiva pari a 41 anni di servizio indistintamente per uomini e donne.
LIMITI PENSIONISTICI
La pensione sarà liquidata in misura non superiore a 5 volte il valore lordo del trattamento minimo (pari a 563,73 euro) per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione (calcolata in base alla disciplina della pensione di vecchiaia).
Per il personale del comparto scuola questo limite (5 volte la pensione minima) dovrebbe essere ininfluente eccezion fatta per i Dirigenti Scolastici.
POSSIBILITÀ DI CUMULO GESTIONI DIVERSE
Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate sono cumulabili secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche. Resta fermo, come nella suddetta disciplina richiamata, che il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti e che esso è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
DECORRENZA DEL TRATTAMENTO
Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023
CUMULO CON ALTRI REDDITI
La pensione derivante da quota 103, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale. Questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde – per i redditi da lavoro autonomo occasionale – a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.


