venerdì, Febbraio 13, 2026
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Pensione anticipata e trasformazione del rapporto di lavoro in regime di part-time: chi può richiederla e a quali condizioni

Coloro che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (quest’anno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, possono chiedere di rimanere in servizio a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Pertanto, in deroga al regime di non cumulabilità il dipendente potrà percepire il trattamento pensionistico e contemporeanemante continuare a lavorare in regime di part-time. Il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque oltrepassare l’ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianita’ maturata.

REQUISITI
Per la concessione del trattamento pensionistico e della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  1. Non ci devono essere situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza;
  2. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al 50% per cento dell’orario pieno.
  3. Per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell’orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali. Per quanto riguarda la scuola il part-time è concesso nei limiti del contingente del 25% rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.

Più nello specifico per quanto riguarda il comparto scuola occorre fare riferimento all’O.M. 446 del 22.07.97, in base alla quale:

  • Non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente;
  • I docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
  • Per quanto concerne i docenti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa.
  • La realizzazione del part-time nella scuola secondaria deve essere compatibile con l’articolazione oraria delle cattedre nell’ambito dell’organizzazione didattica delle scuole garantendo, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.

Vale precisare che i docenti che, pur avendo i requisiti per pensione anticipata chiedono la permanenza in servizio e la trasformazione del contratto di lavoro in regime di part-time, dovranno presentare domanda in occasione della domanda di pensionamento (23 ottobre 2023). Non dovranno quindi presentare domanda in occasione della scadenza delle domande di part-time (fissata normalmente al 15 marzo).

Nella stessa domanda di pensionamento, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza), devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno.

In altri termini, qualora non fosse possibile accogliere la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in regime di part-time, dovranno scegliere se rimanere in servizio a tempo pieno (fino al raggiungimento del limite attualmente previsto dei 65 anni) oppure se optare per la cessazione dal servizio.

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