Ê stata pubblicata la circolare contenente le indicazioni operative per accedere al trattamento di pensione anticipata (Opzione donna e Quota 103) sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2024.
Sarà possibile presentare istanza fino al 28 febbraio 2023 attraverso istanze online. Le domande di pensione devono inoltre essere inviate direttamente all’INPS attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:
o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
o Carta d’Identità‡ Elettronica (CIE)
o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). - presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
OPZIONE DONNA
La legge di Bilancio ha elevato il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano, alla medesima data, un’età anagrafica di almeno 61 anni.
L’adesione a Opzione donna prevede un sistema di calcolo delle pensioni contributivo integrale.
L’anzianità anagrafica necessaria per usufruirne viene ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni qualora si sia in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- assistenza da almeno sei mesi del coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29680. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni (anche qui l’età anagrafica è stata elevata di un anno) trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
In proposito, la circolare INPS n. 25 del 6 marzo 2023 ha chiarito che le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
LAVORATRICI CHE PRESTANO ASSISTENZA A PERSONA CON DISABILITÀ
Come anticipato, una delle condizioni in presenza delle quali l’età anagrafica per accedere all’opzione viene ridotta, è quella di avere figli (nel limite massimo di due anni) e di prestare assistenza da almeno sei mesi del coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave.
Con riferimento a questo punto l’INPS con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023 ha fornito le seguenti precisazioni.
Il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza. Al riguardo, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010 dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. il messaggio n. 6512/2010). In coerenza con l’orientamento espresso con la menzionata circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
Con riferimento allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.
Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
A titolo esemplificativo, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, la nuora della persona con handicap in situazione di gravità ha diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestarle assistenza avendo compiuto 70 anni di età oppure essendo affetti da patologie invalidanti oppure essendo deceduti o mancanti.
Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, si fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278, emanato dal Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le Pari opportunità, recante “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”, che ha individuato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Infine, l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. la circolare n. 155/2010).
DECORRENZA
Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.